Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 26010 Padroni e committenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.V. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, condannandolo a manlevare la S.p.A. Aurora di tutti gli importi che questa dovesse pagare per i fatti di causa, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva dello stesso P. nei confronti della sua assicuratrice SARA. La vicenda processuale si riferisce all’illecito di un collaboratore dello studio professionale del P. il quale si sarebbe appropriato di somma versata dalla Meieaurora S.p.A. (ora Aurora S.p.A.) ad un cliente del P..

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la Aurora Assicurazioni S.p.A. Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, anche la SARA Assicurazioni, che propone altresì due motivi di ricorso incidentale, cui resiste, con un ulteriore controricorso, la Aurora Assicurazioni.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. 2.- Con l’unico motivo il ricorrente principale deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Premesso che in primo grado egli era risultato totalmente vittorioso, essendo stata rigettata la domanda della Meieaurora nei suoi confronti, e che quindi non aveva l’onere di proporre appello incidentale quanto alle domande subordinate, il P. deduce che in primo grado aveva chiamato in causa la SARA per essere da questa manlevato nell’ipotesi di condanna e che, nella comparsa di risposta in appello, aveva inequivocamente riproposto detta domanda. Il giudice di appello, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., aveva pertanto l’obbligo di provvedere su di essa, avendo condannato esso ricorrente.

2.1. – Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha affermato che la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini dell’astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare – a pena di inammissibilità – che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 3 marzo 2010 n. 5087).

Nella specie, è pacifico che il P., in primo grado, aveva chiesto la chiamata in causa della SARA per essere da questa manlevato in ipotesi di condanna nei confronti della Meieaurora.

Essendo rimasto totalmente vittorioso in primo grado, a ragione del rigetto della domanda della Meieaurora, non aveva l’onere di proporre appello incidentale contro la sentenza per riformulare tale domanda ma solo, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., di riproporre la domanda stessa in appello.

Peraltro è altresì pacifico – secondo la stessa prospettazione del ricorrente – che ciò sarebbe avvenuto solo in sede di comparsa di costituzione in appello, e si discute nella idoneità di una frase ivi contenuta ad integrare la riproposizione della domanda.

In sede di conclusioni definitive tale domanda – ammesso che possa ritenersi riproposta – non è peraltro stata sicuramente mantenuta, risultando dalla sentenza – non censurata sul punto – che il P. ha concluso solo per il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.

3.- Con i due motivi di ricorso incidentale la SARA lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 2049 cod. civ. e vizio di motivazione.

3.1.- I due motivi sono inammissibili per la genericità dei quesiti di diritto formulati, astratti e privi di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta. La ricorrente incidentale chiede infatti se il vizio di contraddizione della motivazione può consistere in un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate per ritenere infondato il motivo e quelle per ritenere fondati altri motivi contrastanti con la prima decisione; se la responsabilità dell’art. 2049 che ritiene sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria è esclusa allorquando il fatto dannoso ha un proprio autonomo nesso di causalità inerente alla personalità del preteso commesso e se la responsabilità ex art. 2049 c.c. andava in ogni caso esaminata con quella concorrente e prevalente dei dipendenti della Meieaurora.

4.- Va dunque rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale.

In ragione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate tra il ricorrente principale e la SARA, mentre il P. va condannato al rimborso in favore della Aurora, nella misura di Euro 4.200,00, di cui Euro 4000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale; compensa le spese tra il P. e la SARA e condanna il ricorrente principale al rimborso in favore della Aurora Assicurazioni S.p.A., nella misura di Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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