Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 445/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2465/1996, proposto da BRUNELLO MARIO, quale erede di Luigina Rossato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Foletto e Vincenzo Salerno, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

l’Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Zanardi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

e contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;

il Ministero della Sanità, in persona del ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;

il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento della deliberazione n. 620 del 30 aprile 1996 di reiezione della domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo notificata il 16 maggio 1996 e del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ed ordinarie espresso nella seduta n. 184 del 14 novembre 1994.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago;

vista la memoria prodotta dal’U.L.S.S. resistente;

visti gli atti tutti di causa;

udito nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli- gli avv. Foletto e Salerno per la parte ricorrente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Il 28 giungo 1992 è deceduta la Sig.ra Luigina Rossato, infermiera professionale addetta alla sala operatoria e moglie dell’odierno ricorrente, per le complicanze terminali di un carcinoma polmonare.

Il coniuge, in data 24 maggio 1993, ha inoltrato domanda di riconoscimento della causa di servizio.

La commissione medica ospedaliera con deliberazione n. 758 del 7 giugno 1994 ha riconosciuto la dipendenza dal servizio dell’infermità.

Successivamente il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con parere espresso nella seduta n. 184 del 14 novembre 1994, ha escluso la possibilità di un nesso eziologico tra il servizio prestato e l’infermità.

Il Direttore generale dell’Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago con provvedimento n. 630 del 30 aprile 1996, facendo proprie le conclusioni del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ha respinto l’istanza di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.

Tali provvedimenti unitamente al parere espresso da Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sono impugnati per le seguenti censure:

I) falsa applicazione della normativa vigente per l’insussistenza del carattere vincolante del parere espresso dal CPPO;

II) contraddittorietà rispetto alla prima determinazione, successiva al parere espresso dalla commissione medica locale, di riconoscere la causa di servizio;

III) travisamento dei fatti per l’omessa considerazione delle circostanze di svolgimento dell’attività lavorativa.

Si è costituita in giudizio l’Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con la prima e la seconda censura, che possono essere esaminate congiuntamente, il ricorrente lamenta che erroneamente l’Amministrazione avrebbe motivato il diniego all’istanza richiamando per relationem il parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie contraddicendo il parere espresso dalla commissione medica locale.

Le doglianze devono essere respinte.

La giurisprudenza, anche costituzionale (cfr. Corte Cost. 21 giugno 1996 n. 209), ha avuto modo di chiarire che è frutto di un errore d’interpretazione ritenere che l’ordinamento abbia inteso offrire all’Amministrazione una pluralità di pareri di eguale valore, fra i quali esercitare una scelta motivata (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 11 luglio 2008 , n. 3487; Consiglio Stato , Sez. IV, 5 luglio 2007, n. 3832; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1769; Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8066), e che, ai fini dell’accertamento della dipendenza delle infermità e delle patologie da causa di servizio, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, che vede presenti professionalità mediche, giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita (non limitata soltanto agli aspetti medico-legali).

Ne discende che l’impugnata determinazione del Direttore generale è, sotto il profilo della pretesa contraddittorietà, esente da vizi logici in quanto compiutamente motivata con il richiamo al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Con il terzo motivo il ricorrente censura, infine, le conclusioni cui è pervenuto il comitato per le pensioni privilegiate sostenendo che l’organo tecnico consultivo avrebbe travisato i fatti non prendendo in considerazione fattori specifici di rischio cui la ricorrente, strumentista di sala operatoria, è stata sicuramente esposta nel corso dell’attività lavorativa per l’utilizzo di sostanze nocive.

La censura è infondata.

Infatti il parere del comitato, espressione di discrezionalità tecnica, dimostra di avere considerato specificamente sia il parere precedentemente reso dalla commissione medica ospedaliera, sia tutta la documentazione depositata, e pur non escludendo, in astratto, che il lavoro svolto nella sala operatoria possa esporre il lavoratore al contatto con sostanze potenzialmente nocive, ha escluso, nelle concrete modalità di svolgimento del servizio della ricorrente elementi specifici in grado di determinare infermità precedenti o lesioni causate dal servizio ed evolute in senso metaplastico, tali da poter essere considerati fattori causali o concausali idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica.

Deve pertanto rilevarsi che manca l’allegazione di elementi tali da rivelare profili di incongruità, travisamento o errore di fatto nel giudizio medico idonei a giustificare la richiesta di disporre consulenza tecnica d’ufficio che va quindi respinta, in quanto tale strumento non può supplire ad un onere probatorio non assolto dalla parte, almeno mediante l’allegazione di specifiche circostanze idonee ad inficiare la correttezza del procedimento applicativo delle regole tecniche fatte proprie dal citato parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

In conclusione il ricorso va respinto.

In ragione della peculiarità della controversia e della natura degli interessi coinvolti sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 29 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2465/96

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *