Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 26006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.M., Z.B. ed C.E. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico complesso motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo grado che, ritenuta la responsabilità esclusiva di Z.M. nella causazione di un sinistro avvenuto in (OMISSIS), li ha condannati in via solidale a pagare a P.F. e S.A., genitori del minore P.G., la somma di L. 91.866.000, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la Navale Assicurazioni S.p.A., assicuratrice della moto Garelli condotta da M.D., a bordo della quale viaggiava il danneggiato P.G..

Resiste altresì con controricorso M.D., proponendo due motivi di ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1.-Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. 3.- Con l’unico motivo i ricorrenti principali denunciano, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la contraddittorietà della motivazione quanto alla dinamica del sinistro, il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia e l’insufficiente motivazione sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Fiuggi.

3.1.- Il mezzo è inammissibile, in difetto dei momenti di sintesi richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla controversia trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza depositata il 22/3/06 e dunque dopo l’entrata in vigore (2/3/06) del D.Lgs. n. 40 del 2006. 4.- Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato del M..

5.- Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, assorbito l’incidentale, con la condanna dei ricorrenti principali al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.500,00 per ciascuno dei controricorrenti, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il principale, assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.500,00 per ciascuno dei controricorrenti, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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