T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6542 Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto, regolarmente notificato e depositato, l’odierna ricorrente impugna il provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 1969/DG del 10 settembre 2010 – che ha disposto la sospensione della stessa dal concorso – nonché il Bando del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 nella parte in cui stabilisce che i requisiti di ammissione devono sussistere anche alla data dell’inquadramento nella posizione economica conseguita a seguito della procedura di selezione.

Deduce la ricorrente la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge sotto vari profili.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

Alla udienza del 16 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Rileva il Collegio – condividendo quanto già più volte rilevato dalla giurisprudenza dello stesso T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato – che la ratio della prescrizione relativa al requisito di anni di servizio per la partecipazione alla selezione di cui all’odierno ricorso vada individuata nell’esperienza professionale acquisita (cfr. T.A.R. Lazio sez. II bis n. 9498/07; Cons. Stato sez. VI 4928/08).

In particolare, il Consiglio di Stato, con la decisione n. 4928/08 ha chiarito che:

"- il bando di concorso si limita a prevedere il requisito del numero di anni di anzianità prestati nelle differenti posizioni B3 (5 anni), B2 (7 anni) e B1 (9 anni), senza in alcun modo escludere che, in caso di passaggio alla superiore posizione, il dipendente possa essere penalizzato in modo da perdere il requisito già maturato nella posizione inferiore, idoneo a legittimare la partecipazione al concorso;

– ogni diversa interpretazione contrasta con il tenore letterale del bando e sarebbe comunque del tutto irragionevole, determinando una ingiustificata disparità tra chi, pur avendo maturato l’anzianità richiesta dal bando, è poi progredito nella propria posizione e chi, invece, ha maturato la stessa anzianità, ma non ha partecipato, o addirittura ha partecipato con esito negativo, alle precedenti procedure di progressione;

– alcun contrario elemento può essere tratto dal modello di domanda allegato al bando, che peraltro non contiene puntuali indicazioni sul predetto requisito e dal CCNL, che anche non contiene disposizioni esplicitamente contrastanti con il descritto contenuto del bando (non essendo, peraltro, il parere dell’ARAN stato emesso ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 165/01 ed essendo, comunque, non vincolante al fine dell’interpretazione di un bando di concorso)".

Sulla base di tali assunti occorre rilevare – quanto alla posizione della odierna ricorrente – che alla data della scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di riqualificazione di cui all’odierno ricorso, la stessa aveva già acquisito la necessaria anzianità ai fini partecipativi – rivestendo la posizione economica B1 sin dal 16 settembre 1993 – a nulla valendo, ai fini della esclusione della partecipazione alla riqualificazione, la successiva progressione di carriera nelle posizioni B 2 e B3 per un numero di anni inferiore a quello richiesto dal bando.

D’altra parte occorre anche rilevare che alla posizione della ricorrente non sia applicabile il disposto di cui all’art. 41, comma 6, D.L. n. 207/2008 relativo alla proroga per gli anni successivi al 2008 del divieto di estensione del giudicato (ovvero delle decisioni esecutive) in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Se è vero, infatti, che la generalizzata riapertura dei termini per la presentazione delle domande è stata già valutata illegittima da questo Tribunale relativamente al ricorso n. 9861/2009 – in considerazione del fatto che la riapertura dei termini a soggetti estranei alle decisioni giurisdizionali, seppure con riferimento a requisiti e titoli già maturati alla data del 31 ottobre 2007, appare idonea a produrre un effetto estensivo del giudicato in violazione delle disposizioni normative richiamate ed in grado di incidere sulla procedura relativa al passaggio del personale dall’area B alla posizione economica C1 – è anche vero che l’odierna ricorrente – così come risulta dalla documentazione depositata nel ricorso – ha presentato domanda di partecipazione all’originario bando di concorso impugnando il relativo provvedimento di esclusione alla selezione; conseguentemente, la stessa può dolersi della esclusione alla procedura di riqualificazione avendo acquisito i titoli necessari per il passaggio alla posizione economica C1.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto; per l’effetto devono essere annullati gli atti impugnati nei sensi di cui alla motivazione.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui alla motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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