Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 26003

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in sede di rinvio, lo ha condannato al pagamento della somma di Euro 185.992,34, oltre interessi, a favore di B.M., a titolo di risarcimento del danno per le lesioni riportate a seguito dell’uso delle armi da parte di una pattuglia dei carabinieri il 3 dicembre 1992.

Il B. resiste con controricorso.

Lo stesso B. propone autonomo ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la medesima sentenza.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- I due fascicoli, recanti ricorsi proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 3.- Il Ministero dell’Interno denuncia il vizio di motivazione della sentenza, assumendo che vi sarebbe addebito di colpa del carabiniere senza violazione di norme regolamentari in materia di uso delle armi.

3.1. – Il ricorso del Ministero è inammissibile, essendo privo del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 12 maggio 2006. 4.- Con il primo motivo del proprio ricorso il B., quanto all’accertamento del proprio concorso di colpa nella misura del 70%, denuncia la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, ed il vizio di motivazione concludendo il motivo, quanto alla violazione di legge, senza alcun quesito di diritto ed indicando, quali fatti controversi, gli aspetti di cui ai punti da 1 a 5 ut supra.

4.1.- Il primo motivo è inammissibile sia quanto alla dedotta violazione di legge, per la mancanza del quesito di diritto, sia quanto al vizio di motivazione, non potendo i fatti controversi individuarsi con riferimento allo svolgimento del motivo.

5.- Con il secondo motivo il B. deduce nullità della sentenza e vizio di motivazione, formulando il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se il mancato contenimento in sentenza dei motivi di fatto e di diritto della decisione relativamente ai criteri adottati nella affermazione e quantificazione del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., comma 1 su circostanze riguardanti i punti controversi e decisivi per il giudizio (nella fattispecie modalità di uso dell’arma da sparo da parte del militare, condotta imputabile al B., condotta imputabile agli altri partecipanti) sia conforme al modello di sentenza di cui all’art. 132 c.c., comma 2, n. 4).

5.1.- Il mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, peraltro attinente al solo vizio di violazione di legge, nel quale non sono indicati i fatti controversi ma solo il tema cui tali fatti si riferiscono (modalità di uso dell’arma, condotta imputabile al B. e agli altri partecipanti) ed in cui comunque si prospetta una nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in conseguenza di un vizio di motivazione ma in difetto, come rilevato, dell’indicazione dei fatti controversi.

6.- I ricorsi riuniti vanno pertanto dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese, in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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