T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6541 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza in data 22 febbraio 2011 l’odierno ricorrente ha chiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma l’accesso relativo agli atti del procedimento relativo alla istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi della L. n. 102/2009.

Deduce il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe negato il diritto di accesso con conseguente pregiudizio della propria posizione giuridicosoggettiva.

Il ricorso è infondato.

Così come risulta dalla documentazione depositata in atti, a seguito della istanza di emersione presentata dalla Sig.ra E.A. in data 26 settembre 2009 perveniva allo Sportello Unico in data 8 febbraio 2010 una raccomandata a firma del figlio della Sig.ra A. – deceduta nelle more della procedura – con la quale lo stesso provvedeva a disconoscere l’istanza avanzata dalla madre allegando il verbale della denuncia querela sporta alle Autorità di P.S.

A seguito della denuncia in oggetto, lo Sportello Unico provvedeva ad archiviare l’istanza di emersione ai sensi del disposto di cui all’art. 1 ter L. n. 102/2009.

In data 30 luglio 2010, perveniva allo Sportello Unico una ulteriore nota a firma della figlia della originaria istante con la quale si chiedeva la riapertura della pratica con la motivazione secondo cui l’odierno ricorrente avrebbe effettivamente prestato servizio sino al momento del decesso della Sig.ra A. con conseguente legittimità del procedimento di emersione.

Osserva il Collegio come in considerazione della pluralità di dichiarazioni contrastanti e penalmente rilevanti, l’Amministrazione abbia legittimamente provveduto ad archiviare la pratica relativa alla istanza di emersione di lavoro irregolare precisando – con nota prot. n. 122963/2001 depositata agli atti del giudizio – che "non esistono altri atti al fascicolo – non essendo la pratica mai giunta a compiuta definizione – se non il decreto di rigetto e la denuncia sporta dal sig. B.. Tale ultimo documento, peraltro, non può essere visionato autonomamente dall’odierno ricorrente, trattandosi di un atto personalissimo di natura penale proveniente da altro soggetto – il Sig. B., per l’appunto – che può ragionevolmente avere un interesse qualificato – ai sensi della L. n. 241/1990 – a che l’atto de quo non venga visionato da altri soggetti senza il suo consenso".

Sulla base di tali risultanze il Collegio ritiene infondata l’istanza di accesso in considerazione della compiuta risposta fornita dall’Amministrazione all’odierno ricorrente e del rilievo in merito alla inesistenza di atti ostensibili all’interessato.

Per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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