Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-06-2011) 15-07-2011, n. 27930

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto il ricorso proposto da R.S. avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 5.7.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 28.3.2008 per il reato di truffa in danno di P.C.;

ritenuto che prima dell’udienza fissata per la discussione del ricorso è pervenuto alla cancelleria di questa Corte atto di remissione di querela della persona offesa accettato dall’imputato;

ritenuta la ritualità dell’atto;

ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per remissione di querela, non sussistendo d’altra parte le condizioni per il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2;

ritenuto che le spese processuali vanno poste a carico del R..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela; condanna R.S. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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