Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-06-2011) 15-07-2011, n. 27929 Circostanze speciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale per i minorenni di Torino, giudicava R.F. imputato, con altri soggetti:

A) – del reato di rissa, ex art. 588 c.p., comma 2 nel corso della quale restava ferito P.A.;

b) del reato di lesioni aggravate ex art. 582 e art. 585, lett. d, in relazione all’art. 576 c.p., n. 1 in danno del predetto P. A.;

C)- del reato di circonvenzione di incapace, ex art. 643 c.p., ai danni di G.M., infermo di mente;

D)- di concorso con F.L., nel reato di estorsione continuata ed aggravata ex artt. 110 e 81 cpv. c.p. – art. 629 c.p., comma 3, n. 1 e art. 61 c.p., n. 5. in danno di G.M. che, con minaccia, costringevano a compiere acquisti di merce varie per complessivi Euro 120;

e) – del reato di furto, ex artt. 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 5, per essersi impossessato di Euro 70 circa in danno di T. G.;

fatti commessi dal (OMISSIS);

al termine del giudizio l’imputato veniva condannato alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 350 di multa, ritenute: la continuazione, le circostanze attenuanti generiche – prevalenti sulle aggravanti -, la diminuente della minore età;

La corte di appello di Torino, sez. minorenni, investita del gravame, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva l’imputato dal reato ex art. 643 c.p., riconosceva l’ulteriore attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 in relazione ai reati di estorsione e furto e rideterminava di conseguenza la pena in quella di anni 1 mesi 8 di reclusione ed Euro 200 di multa; confermava nel resto;

L’imputato ricorre per cassazione a mezzo del difensore, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, tett. b) c) e).

– il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità e violazione di legge:

a)- in relazione al reato di rissa: – perchè il fatto ascritto si era sviluppato in più episodi, distinti tra loro, sicchè non ricorrevano l’estremo della contrapposizione di gruppi in contesa nè quello numerico di tre o più persone contrapposte;

b)- in relazione al delitto di lesioni: – perchè mancava la prova sulla durata della malattia oltre i venti giorni; – perchè mancava anche l’aggravante dell’uso di arma, non rientrando in tale ipotesi le bottiglie utilizzate dall’imputato; sicchè il reato non era procedile per difetto di querela;

c)-in relazione al delitto di estorsione: – perchè mancava la prova delle minacce, non essendo emerso tale elemento dalle testimonianze nè dalle dichiarazioni del G.M., mai comparso in dibattimento;

d)-in relazione al delitto di furto: – perchè mancava la prova del fatto atteso che la parte offesa T.G. non era mai comparsa in dibattimento e che nessuno aveva visto l’imputato nell’atto di prelevare il denaro in questione;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorrente propone solo apparentemente censure di diritto, sostenendo che nella specie sarebbero mancanti gli estremi dei reati contestati ma, in realtà, formula censure – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, avendo osservato:

– quanto alla rissa che i vari episodi valorizzati dal ricorrente, pur se distinguibili tra loro, si erano articolati in un unico contesto spazio-temporale, sicchè tra gli stessi (dettagliatamente analizzati nella motivazione ) non vi era mai stata un’apprezzabile soluzione di continuità;

si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè fondata sull’analitica descrizione della concatenazione e successione rapida dei vari episodi ed anche del tutto conforme alla costante giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per il quale ricorre il reato di rissa anche quando i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l’azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in una unica sequenza di eventi.

(Cassazione penale, sez. 5, 23/01/1986).

– quanto all’estorsione che dall’esame delle dichiarazioni rese dalla parte offesa G.M., del tutto attendibili perchè riscontrate da quelle dei testi C., G.B., D. R., era emerso che il primo era stato indotto agli acquisti dei vari oggetti da versare all’imputato, dalle minacce di costui che aveva detto di sapere dove trovarlo e che , in caso di rifiuto, glie l’avrebbe fatta pagare compiendo , a riprova di tali affermazioni, delle incursioni in casa della vittima, rovistando dappertutto;

– quanto al furto che la T.G. aveva riferito di avere visto il R. uscire dalla sua abitazione insieme ad altri ragazzi e di avere constatato immediatamente dopo che i mobili dell’ingresso erano stati aperti e che era sparito del denaro dal suo portafogli;

Si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa e perchè immune da illogicità evidenti, atteso che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", circostanza che non ricorre nella specie. Cassazione penale, sez. 4, 12 giugno 2008. n. 35318;

per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazione -in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Cassazione penale sez. 4, 29 gennaio 2007. n. 12255 Il motivo proposto riguardo alle aggravanti che rendono procedibile di ufficio il reato di lesioni è inammissibile perchè non tiene conto della circostanza che nel capo di imputazione è chiaramente indicata l’aggravante ex art. 585 c.p., comma 1 in relazione all’art. 576 c.p., n. 1 pienamente ricorrente.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo alla prescrizione del reato, atteso l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifestar infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità. (Cassazione penale sez. 2, 21 aprile 2006. n. 19578).

Non vi è luogo alla condanna alle spese attesa la minore età del ricorrente al momento del fatto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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