Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-04-2011) 15-07-2011, n. 27927

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29.11.2010 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo del 9.3.2010 di condanna del ricorrente alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa per rapina e porto illegale di un coltello da cucina.

Il ricorrente unitamente a due imputati commetteva una rapina con la minaccia di usare un coltello ai danni di B.P.G..

La Corte territoriale non accoglieva il motivo concernente la chiesta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate in quanto l’aggravante dell’uso dell’arma assumeva un particolare rilievo posto che il coltello era stato puntato al petto della vittima per costringerla a consegnare il denaro e lo stato di insensuratezza e la giovane età degli imputati erano stati già considerati ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Non emergevano altri elementi di una certa consistenza per giustificare il chiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti.

Ricorre l’imputato che ribadisce la richiesta di ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale ha esaurientemente motivato in ordine a tutti gli elementi addotti dalla difesa dell’imputato a giustificazione delle chiesta prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravanti contestate. Si è, come detto, osservato che l’aggravante dell’uso dell’arma assumeva un particolare rilievo nel caso in esame posto che il coltello era stato puntato al petto della vittima per costringerla a consegnare il denaro e che lo stato di insensuratezza e la giovane età degli imputati erano stati già considerati ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Il risarcimento del danno non era stato in concreto offerto in modo rituale e il rispetto delle prescrizioni di natura cautelare concernenti gli arresti domiciliari non poteva dimostrare una resipiscenza, ma solo la volontà di conservare un trattamento di miglior favore e di evitare l’aggravamento della misura. Non emergevano altri elementi di una certa consistenza per giustificare il chiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti. La motivazione è congrua e logicamente coerente, le censure sono di fatto e del tutto generiche in quanto si ignora la motivazione della sentenza impugnata.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *