Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 25998

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G., F.L., C.A.R. e M.T., propongono ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., fondato su tre motivi, in riassunzione a seguito di sentenza del TAR Campania di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, avverso la sentenza n. 2/08 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti che ha dichiarato illegittimi i risultati delle operazioni elettorali per le elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola, tenutesi nel maggio 2007.

Resistono con controricorso Pr.Gi., A.F., Ci.An., O.A., R.S. e Ra.Do..

Resistono altresì, con distinti controricorsi, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La causa, chiamata all’udienza del 27/5/11, è stata rinviata a nuovo ruolo per la morte dell’avv. D’Alessandro, difensore dei controricorrenti Pr. ed altri e del Consiglio dell’Ordine di Nola.

Motivi della decisione

1.- Pr.Gi. ed altri ed il Consiglio dell’Ordine di Nola eccepiscono preliminarmente la tardività della riassunzione.

1.1.- L’eccezione è infondata.

La sentenza del TAR dava termine per la riassunzione del giudizio dinanzi a questa Corte di giorni 90 dalla comunicazione o previa notificazione della sentenza stessa.

La comunicazione, come risulta dal timbro firmato dal Coordinatore amministrativo in calce alla copia della sentenza prodotta dai medesimi controricorrenti, è avvenuta il 22 gennaio 2009 solo per quanto riguarda il Ministro della Giustizia ed il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti.

La riassunzione avvenuta il 23 aprile da parte degli odierni ricorrenti deve pertanto ritenersi tempestiva, non essendovi prova di comunicazione o notificazione della sentenza prima del 23 gennaio 2009, anche considerato che la sentenza risulta depositata il 22 gennaio 2009. 2.- Tutti i controricorrenti eccepiscono poi la tardività dell’originario ricorso al TAR, in quanto effettuato oltre trenta giorni dopo il deposito della sentenza del Consiglio Nazionale.

2.1.- Anche detta eccezione è infondata.

Nè il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso al TAR ( L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21) nè quello, identico, per la proposizione del ricorso ex art. 111 Cost. erano infatti scaduti al momento della instaurazione del giudizio dinanzi al TAR Campania, considerato che la decisione impugnata risulta depositata l’11/4/08 ed il ricorso giurisdizionale è stato proposto il 27/5/08. Non sono, d’altro canto, previsti termini diversi dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma della L. 24 febbraio 2005, n. 34, art. 2), il cui art. 76 ha abrogato il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067. 3.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 126, 130 e 112 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione, assumendo l’incompletezza del verbale 21/12/07 dinanzi al Consiglio Nazionale, per non esservi riportate le eccezioni e le dichiarazioni della difesa del S..

3.1.- Il primo motivo è inammissibile, per inidoneità del quesito di diritto, considerato che si chiede se il mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 126 e 112 cod. proc. civ. configuri i vizi lamentati nel motivo in esame con conseguente illegittimità della decisione resa, essendo pacifico che il quesito non può consistere nella richiesta di dire se il motivo sia fondato.

4.- Con il secondo motivo i ricorrenti censurano il merito della decisione, lamentando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 21, comma 5, art. 9, comma 1, e art. 64, comma 10.

Deducono i ricorrenti che la censura accolta dal Consiglio Nazionale (essere la lista "Impegno e Professionalità" composta da undici candidati, in violazione dell’art. 21) era in realtà infondata, in quanto, a mente dell’art. 21, il numero dei candidati doveva essere pari al numero dei componenti del Consiglio aumentato di cinque unità, l’Assemblea elettorale era stata convocata per l’elezione di sette membri del Consiglio, la lista menzionata risultava composta da undici candidati e cioè il numero dei componenti del Consiglio, pari a sei (sette meno il Presidente) più cinque unità. In ogni caso i ricorrenti assumono come illogica un’interpretazione della norma che precluda l’indicazione di un numero di candidati inferiore (e non solo superiore) a quello previsto.

4.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile.

Va premesso che il Consiglio Nazionale ha accertato, in punto di fatto, che la lista "Impegno e Professionalità" era composta di dieci (e non di undici) candidati e di tale accertamento non si deduce espressamente l’erroneità.

La questione dell’interpretazione dell’art. 21 nel senso di indicare un numero massimo di candidati appare comunque nuova, non risultando prospettata al Consiglio Nazionale.

5.- Il terzo motivo, con il quale si lamenta, sotto i profilo della violazione di legge, l’irrilevanza della omonimia di uno degli eletti con altro iscritto all’ordine, ma non candidato, è inammissibile per la mancanza del quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ. 6.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuno dei tre controricorrenti.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuno dei tre controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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