Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 25996 Riassunzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 gennaio 2009 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato la nullità dell’atto di riassunzione in appello proposto da V.G. nel confronti di C. E., con istanza depositata il 29 maggio 2008, per difetto dei requisiti di cui all’art.125 disp. att. c.p.c..

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il V., affidandosi ad un unico motivo.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dall’intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

La censura formulata dal ricorrente (violazione dell’art. 125 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed all’art. 360 c.p.c., n. 5), corredata da corretto quesito va accolta, precisandosi che nella sua stesura si discute nel concreto, della asserita violazione solo dell’art. 125 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Infatti, è giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13597/04; Cass. n. 21071/09), che va ribadita, anche alla luce della portata innovativa e prescrittivi dell’art. 111 Cost., comma 1, che ai fini dell’atto di riassunzione del giudizio, non è necessario che nella comparsa siano riprodotti tutti i requisiti di cui all’art.125 disp. att. c.p.c., purchè in essa si rinvengano elementi idonei a consentire la identificazione della causa che si intenda riassumere ovvero il giudice possa individuare il giudizio che si vuole proseguire senza necessità che siano riprodotti tutti gli estremi della domanda proposta.

Al riguardo, come si evince dalla sentenza impugnata, che ritrascrive "integralmente" l’istanza (p.4-5 sentenza impugnata) la istanza conteneva il nome dell’appellante – il V. -; l’indicazione della causa di appello da lui proposta contro l’appellata – C.; il numero di Registro Generale con cui la causa fu iscritta; l’udienza del 23 maggio in cui il Collegio, dinanzi a cui la causa era chiamata, dispose la cancellazione della stessa per assenza delle parti e fu emessa l’ordinanza ex art. 348 c.p.c..

Se a questi elementi si aggiunge che la appellata ebbe a costituirsi ed eccepì la improcedibilità dell’appello, accolta dal giudice a quo, e, deducendo nel merito, concluse anche per la conferma della sentenza appellata, si deduce che la decisione adottata è erronea, in quanto l’atto del V. aveva posto il giudice in grado di conoscere esattamente la controversia che si intendeva proseguire e aveva raggiunto il suo scopo proprio con la costituzione dell’appellata, che ha sanato ogni eventuale nullità. Ciò rilevato e ritenuto, ogni altra considerazione contenuta nell’unico motivo resta irrilevante, perchè la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, che procederà all’espletamento della impugnazione erroneamente dichiarata improcedibile, statuendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio di appello e la statuizione anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *