T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6532

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente si duole del provvedimento di trasferimento in Grecia quale Stato competente sulla sua domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.

L’Unità Dublino – ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – dopo aver verificato attraverso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) che l’interessato aveva già varcato illegalmente la frontiera della Grecia, ha inviato a quest’ultima la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003 (Regolamento Dublino II).

Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino ha comunicato la competenza greca ai sensi dell’art. 20 punto 1 del ripetuto Regolamento alla Questura, la quale con il provvedimento impugnato ha disposto il trasferimento dell’interessato per la disamina della domanda di protezione in Grecia, ritenuto un paese terzo sicuro e non ravvisandosi motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del citato Regolamento.

Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2 del Reg. CE n. 343/03, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La censura è fondata.

L’Amministrazione, infatti, si è limitata ad affermare che la Grecia è un Paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Regolamento CE 343/2003, non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in tale Paese.

In numerosi precedenti di questa sezione – mutuati da pronunce rese in sede cautelare al giudice di appello (Sez. VI ord. n. 666/09; 667/09; 668/09; 3293 del 26/6/09 n. 3428 del 14/7/09) – è stato evidenziato che l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con raccomandazioni del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007, ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente ai Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso, raccomandando, invece, "l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso".

Sebbene la Grecia abbia – tra il 2007 e il 2008 – ratificato e recepito sia la "Direttiva procedure (2005/85/CE), in data 11/7/08, la "Direttiva qualifiche" (2004/83/CE) in data 30/7/07 e la "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE), in data 13/11/07, e sebbene dal luglio del 2008 non applichi più il diniego automatico alle procedure d’asilo cosiddette "interrotte", la situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia può dirsi soltanto migliorata ma non è ancora equiparabile a quella esistente negli altri Paesi europei, come emerge chiaramente dalla disamina della raccomandazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle direttive comunitarie) con la quale l’Alto Commissariato ha dichiarato di "continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II" in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le stesse Autorità greche riconoscono".

Infatti, l’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo.

La difficile situazione nella quale versano i richiedenti asilo in Grecia, più volte denunciata da organismi internazionali, è stata anche più volte oggetto di disamina da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’Uomo che, con decisione dell’11 giugno 2009 (ric. N.53541/07 S.D.c/ Grecia), ha ritenuto la Grecia responsabile della violazione dei diritti di un cittadino turco che aveva chiesto asilo nel 2007. Secondo la Corte europea, la Grecia, date le condizioni in cui l’uomo è stato detenuto, ha violato l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, e l’articolo 5 della Convenzione che sancisce il diritto alla libertà e quello di contestare la legittimità della detenzione.

La criticità del cosiddetto "Sistema Dublino" è stata inoltre ribadita di recente dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo nell’udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinviato in Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia), conclusosi poi con la sentenza del 21 gennaio 2011 che ha condannato il Belgio e la Grecia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha quindi accolto il ricorso proposto dal cittadino afgano, richiedente asilo in Grecia, e condannato la Grecia per violazione dell’art. 3 (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, poiché i richiedenti asilo in Grecia non trovano adeguata tutela nell’accesso alle misure di protezione internazionale e sono sottoposti a trattamenti degradanti per la dignità umana; lo Stato Belga è stato ritenuto anch’esso responsabile per aver trasferito il cittadino afgano in applicazione del Regolamento Dublino II, pur essendo edotto della situazione nella quale versano i richiedenti asilo in quello Stato.

Risulta inoltre al Collegio, che dopo l’udienza dinanzi alla Corte di Strasburgo relativa al caso M.S.S./Belgio e Grecia, alcuni Paesi membri abbiano sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità (il Belgio dal 10 ottobre 2010, la Norvegia dal 15 ottobre 2010, la Gran Bretagna dal 17 settembre 2010, l’Olanda dagli inizi di ottobre; la Germania per un anno).

Infine, va rilevato che il Commissario del Consiglio d’Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall’8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel Paese, – pur apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio alle sue gravi carenze strutturali – ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali l’assistenza di un interprete e la consulenza legale. Inoltre, le vie di ricorso di cui dispongono attualmente i richiedenti asilo per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviati verso paesi pericolosi per la loro incolumità, mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall’essere soddisfacenti.

Lo stesso Commissario ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione ha come conseguenza che alcuni Paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del Regolamento di Dublino.

Alla stregua di quanto sopra esposto, pur consapevole di una recente (e al momento isolata) pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III di segno contrario (sent. n. 1024/2011), ritiene il Collegio di dover confermare – proprio alla luce dei recenti sviluppi – il proprio orientamento giurisprudenziale, dal momento che i recenti sforzi dello Stato greco per adeguare la propria legislazione agli standard europei, pur se importanti, non si sono ancora tradotti in prassi organizzative e decisionali idonee a far ritenere che la Grecia sia allo stato divenuta un Paese sicuro.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato in relazione alla reale situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia anche dopo il recepimento delle direttive comunitarie, con conseguente ingiustificato mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui al’art. 3.2 del Reg. CE 343/03.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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