Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 15-07-2011, n. 28004

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Avellino, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di undici imputati ( R.G. e altri) nei cui confronti il pubblico ministero aveva esercitato l’azione penale ravvisando a loro carico vari reati in relazione alle opere di costruzione del Secondo Lotto funzionale dell’Asse attrezzato Valle Caudina-Pianodardine di collegamento tra i Comuni di San Martino Valle Caudina e Roccabascerana, appaltate dal Consorzio ASI, il tutto in relazione ai rilevati falsi, abusi o violazioni della legge urbanistica derivanti in relazione al tracciato di tale collegamento, assertivamente delineato da M.A., progettista e direttore dei lavori, senza considerazione della interferenza con un gasdotto SNAM e con il tracciato ferroviario della linea (OMISSIS) intersecato in corrispondenza della galleria (OMISSIS), lato (OMISSIS) (In (OMISSIS)).

Osservava il G.u.p. che le imputazioni, salvo quella relativa alla legge urbanistica, si fondavano sull’assunto dell’errore di progettazione in cui era incorso il M., che aveva poi determinato, in corso d’opera, una variante al progetto, consistente in una modifica del tracciato dell’asse viario in corso di realizzazione. Tale assunto era però smentito dalla circostanza che in sede della conferenza di servizi del 6 novembre 2000, alla quale avevano partecipato tutti gli enti o amministrazioni interessate, tra cui i rappresentanti della società ferroviaria e della SNAM, nessun rilievo era stato mosso al progetto, che anzi aveva riscosso parere favorevole, salvo la richiesta di trasmissione degli elaborati esecutivi, che però non incideva sul parere. Solo quattro anni dopo i rappresentanti della ferrovia, in sede esecutiva, avevano richiesto una modifica progettuale a causa di interferenze di cui solo in quel momento venne apprezzata l’incompatibilità con il progetto in corso di esecuzione.

Quanto al reato edilizio (realizzazione di una rotatoria a raso in luogo del previsto cavalcavia), per essa era intervenuta sanatoria amministrativa, e si trattava di violazione di nessuna implicazione di tipo urbanistico.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione e il travisamento dei fatti.

Deduce in primo luogo l’erroneità dell’assunto del G.u.p. secondo cui l’errore progettuale era la premessa logico-fattuale di tutte le imputazioni contestate, dato che dal tenore delle stesse si ricava che erano state contestate condotte commissive (falsi o abusi) che prescindevano da tale presupposto; aspetto ignorato dalla sentenza impugnata.

In secondo luogo, l’errore progettuale era incontestabile, stante la inadeguata valutazione dello stato di fatto che comportava una interferenza tra il tracciato della strada e la galleria ferroviaria, di cui non si dava conto negli elaborati progettuali, che in ogni caso non erano accompagnati dalla documentazione tecnica e dai rilievi grafici in scala 1:2000, impedendone così la rilevazione da parte degli enti interessati; fermo restando che il rappresentante della ferrovia aveva espresso un parere condizionato alla produzione degli elaborati esecutivi dai quali solo si poteva desumere la non interferenza del tracciato con la galleria ferroviaria intersecata;

tanto che, proprio a causa di tale errore progettuale fu necessaria la modifica al tracciato adottata con la variante.

3. Ha presentato memoria nell’interesse di M.A. l’avv. Dario Vannetiello, che sostiene la infondatezza delle deduzioni svolte dall’Ufficio ricorrente, che si rivelerebbero anzi attinenti a valutazoni di fatto non censurabili in sede di legittimità, concludendo per la inammissibilità o quanto meno per il rigetto del ricorso.

Altra memoria, esprimente analoghe deduzioni, è stata presentata dagli avvocati Giuseppe Saccone e Stefano Sorvino, nell’interesse dei loro assistiti.

3. Osserva la Corte che il ricorso non evidenzia violazioni di legge e vizi di motivazione apprezzabili nell’ambito del giudizio di legittimità, e deve quindi essere dichiarato inammissibile.

4. Il dato accusatorio è, in primo luogo, che vi sia stato un errore progettuale commesso dal M., che non aveva tenuto conto della interferenza delle opere da realizzare (asse attrezzato) con il tracciato della linea ferroviaria (OMISSIS); e che la successiva variante al tracciato sia stata disposta proprio per sopperire a tale errore.

Il G.u.p. ha però ritenuto, con riferimenti a dati di fatto non sindacabili in questa sede, che il progetto del M. aveva ricevuto l’assenso di tutte le amministrazioni interessate in sede di conferenza di servizi, e che la variante al tracciato dell’asse viario era stata disposta su sollecitazione dei rappresentanti delle ferrovie, che avevano, a distanza di ben quattro anni, evidenziato le interferenze della strada con la linea ferroviaria; mentre l’interferenza con il metanodotto SNAM era stata già valutata in sede di conferenza.

L’Ufficio ricorrente deduce, in secondo luogo, che le condotte contestate avevano un fondamento che prescindeva dall’assunto dell’errore progettuale; condotte che dunque dovevano essere adeguatamente valutate dal G.u.p..

In contrario deve osservarsi che tutti gli addebiti muovono proprio dall’asserito errore progettuale, a cui fanno espresso riferimento, sicchè la valutazione espressa nella sentenza impugnata circa la inesistenza dell’errore – dato che gli enti interessati partecipanti alla conferenza di servizi, e in particolare il rappresentante delle ferrovie, non avevano rilevato interferenze di sorta dell’asse viario con i tracciati di loro competenza – regge alle critiche mosse dal ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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