T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6530

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del nulla osta per lavoro subordinato in favore di Hasan Hida, per l’anno 2007, deducendo varie doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’istanza cautelare è stata accolta in data 20.10.2010.

Con nota del 22.6.2011, lo Sportello Unico per l’immigrazione di Roma ha reso noto che il cittadino extracomunitario Hida Hasan è in procinto di ottenere il visto per lavoro subordinato a seguito di altra istanza Flussi 2010, portata a termine dal sig. D’Angelo Giuseppe per altro rapporto di lavoro subordinato.

Il difensore del ricorrente ha quindi dichiarato all’udienza odierna la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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