T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6526

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Rilevato che in data 10 giugno 2011 la Questura di Roma ha depositato – in esecuzione dell’ordinanza istruttoria del Tribunale n. 4233/11 – la copia del permesso di soggiorno elettronico rilasciato al ricorrente;

Ritenuto – pertanto – che è cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il ricorrente il permesso di soggiorno richiesto;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *