Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 25990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 12 giugno 1999 il Tribunale di Marsala, su opposizione a decreto ingiuntivo per l’importo di L. 216.706.987, sulla base di alcune fatture, del (OMISSIS), emesso a favore della Cantina sociale Madonna del Piraino, rigettava la detta opposizione proposta da Perosa Vini s.r.l.

Su gravame della Perosa Vini la Corte di appello di Palermo il 31 gennaio 2006 riformava la sentenza di primo grado. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Cantina sociale, affidandosi a quattro motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dalla Perosa Vini.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Dal fascicolo di ufficio di questa Corte risulta che il ricorso è stato notificato a mani della segretaria della Perosa Vini, addetta alla ricezione il 19 dicembre 2006. Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte il 16 gennaio 2007, oltre otto giorni dalla sua valida scadenza che era dell’8 gennaio 2007, ovvero oltre venti giorni dalla notifica all’unica parte contro cui è stato proposto.

Pertanto, ai sensi del comb. disp. art. 369 c.p.c., comma 1, art. 375 c.p.c., esso va dichiarato improcedibile, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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