T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6524 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha presentato, in data 24/6/08, istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 lett. f) della L. 91/92.

Ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza non avendo l’Amministrazione concluso il procedimento dei termini e ha chiesto al Tribunale di accogliere il ricorso ordinando all’Amministrazione di provvedere sulla propria istanza entro il termine di sessanta giorni.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha dichiarato che il procedimento è quasi al termine, essendo stato già predisposto in data 23 maggio 2011 il provvedimento di concessione della cittadinanza, privo, al momento, della sola sottoscrizione.

Il ricorrente – visionata la documentazione dell’Avvocatura erariale – ha insistito comunque per la declaratoria dell’obbligo di provvedere.

Il ricorso è fondato.

L’art. 3 del D.P.R. 18/4/94 n. 362 stabilisce il termine di 730 giorni per la conclusione del procedimento diretto ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 della L. 91/92.

Il ricorrente ha presentato la propria domanda in data 24/6/08, e dunque al momento della presentazione del ricorso, il termine era ormai decorso.

L’Amministrazione ha dimostrato in giudizio di non essere stata inerte, ma di aver istruito il procedimento e di aver predisposto il decreto di concessione della cittadinanza, atto che – al momento della decisione della causa – non risulta però sottoscritto.

La mancata formalizzazione dell’atto non consente la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che presuppone la sottoscrizione del decreto.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, ordinandosi all’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine di sessanta giorni (come espressamente richiesto dal ricorrente) dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione.

Le spese di lite possono essere invece compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione intimata di concludere il procedimento entro il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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