Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 25988 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Patti il 2 ottobre 2002, decidendo su opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune di Galati Mamertino ne confronti di G.C. per l’importo di L. 131.818.326, oltre interessi, a titolo di restituzione di somme corrisposte a seguito di lodo arbitrale su onorari professionali, poi annullato dalla Corte di appello di Messina, revocava il decreto ingiuntivo.

Per l’effetto, condannava il Comune opposto al pagamento a favore del G. di Euro 68.109, 50 oltre interessi legali dal febbraio 1996.

Nell’occasione, tra l’altro, il Tribunale rigettava la domanda del G. di condanna del Comune al pagamento di Euro 89.310, 04, richiesta per un secondo progetto.

Su gravame del Comune la Corte di appello di Messina il 19 settembre 2006 riformava integralmente la sentenza di prime cure e rigettava l’appello incidentale del G. in merito a quel capo di sentenza che aveva respinto la sua richiesta di percezione degli onorari per un secondo progetto da lui redatto.

Avverso siffatta decisione ricorre per cassazione il G. affidandosi a due motivi, corredati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Galati Mamertino.

Motivi della decisione

La questione centrale che pone il ricorso è se nell’ambito della prescrizione normativa ex art. 2041 c.c. il riconoscimento dell’utilità dell’opera della prestazione resa dal professionista, in questo caso un ingegnere che aveva redatto un progetto inoltrato alle competenti autorità per ottenere il relativo finanziamento possa avvenire in maniera esplicita o richieda invece, come statuito dalla sentenza impugnata, l’avvenuta esecuzione dell’opera progettata è in caso di risposta affermativa come si identifichino gli indici del riconoscimento dell’utilitas (p. 16 ricorso).

Di ciò tratta il primo motivo, mentre il secondo riguarda il rigetto della domanda degli onorar proposta dal G. a titolo contrattuale ma per un progetto da lui presentato il 21 aprile 1987, in quanto il relativo impegno del Comune e del C. non sarebbe stato consacrato in un contratto con forma scritta.

1.- In merito al primo motivo osserva il Collegio che esso non coglie nel segno rispetto all’argomentare del giudice dell’appello.

Infatti, il rigetto degli onorari è stato motivato per il semplice fatto che l’opera non poteva proprio essere realizzata.

Il progetto di consolidamento, infatti, elaborato dal G. riguardava una zona che ricadeva in una area destinata a verde sulla quale l’amministrazione aveva predisposto un diverso progetto in conformità alla destinazione stessa.

"Pertanto nessuna utilità ha ricavato il Comune appellante dal progetto redatto dall’ingegnere G., dato che il progetto non è stato realizzato" (p. 7 sentenza impugnata). In effetti con la congiunzione "pertanto" il giudice dell’appello ha ritenuto che il progetto ab origine non poteva essere elaborato e non avrebbe potuto essere assentito dalla P.A., in quanto ricadeva su zona destinata a verde su cui l’amministrazione aveva predisposto un diverso progetto in conformità alla sua destinazione. Questa realtà giuridico- fattuale, ovvero relativa alla circostanza che il progetto, pur non finanziato, è risultato addirittura inattuabile per precedente sottoposizione a zona verde dell’area, e che non è contestata dal ricorrente, costituisce la chiave di lettura dell’argomentare del giudice del merito e viene a disattendere tutta la impostazione del motivo, in quanto la insussistenza dell’utilitas in capo al Comune non è stata rinvenuta dalla mancanza del finanziamento (il che come da giurisprudenza costante, pure richiamata dal ricorrente è di per sè irrilevante, in compresenza di altri elementi), bensì dalla inattuabilità dell’opera per cui lo stesso progetto non ha prodotto alcun vantaggio o arricchimento al Comune.

In tal senso, quindi, non è conferente la giurisprudenza di questa Corte da lui citata.

In altri termini, il diniego di percepire gli onorari si fonda e correttamente è stato ritenuto, solo che si legga la motivazione della sentenza, sulla ab origine impossibilità di utilizzare quell’area, su cui la amministrazione credeva di attuare opere di consolidamento.

In ordine al secondo motivo, circa la necessità della forma scritta, è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che i contratti stipulati dalla P.A. richiedano la forma scritta ad substantiam, accompagnata dai necessari documenti (Cass. S.U. n. 6827/10), che nella specie non sussiste perchè il disciplinare predisposto dal Comune fu sottoscritto dal G. e il Sindaco appose la sua sottoscrizione sulla delibera di affidamento dell’incarico, come è pacificamente avvenuto.

Nè si può parlare di una sanatoria dovuta ad una forma di scambio di dichiarazioni di proposta e di accettazione, come sostiene il ricorrente (p. 21 ricorso) al punto da determinare il tipico contratto vincolante per la P.A. (Cass. n. 18561/04).

Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma la peculiarità della vicenda e l’alterno esito della fasi di merito inducono alla compensazione integrale delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *