Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 15-07-2011, n. 27967

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, appellata dal pubblico ministero nei confronti di N.G., assolto con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" dalle imputazioni di cui all’art. 334 c.p., comma 2, e art. 349 c.p., comma 2, per avere circolato alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo affidato alla sua custodia, con violazione dei sigilli (fatto accertato in (OMISSIS)).

2. Osservava la Corte di appello che doveva condividersi la valutazione del primo giudice circa la configurabilità nella specie, in forza del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, della sola violazione amministrativa di cui all’art. 213 C.d.S., in mancanza della prova di un depauperamento del veicolo, non ricollegabile al dato della mera amotio dello stesso dal luogo di custodia.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, denunciando la violazione dell’art. 334 cod. pen. e della L. n. 689 del 1981, art. 9, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, e osservando che non ricorreva nel caso in esame la coincidenza tra le fattispecie penale e amministrativa, dato che quest’ultima prende in considerazione il solo dato della circolazione mentre la prima quello della sottrazione della cosa sottoposta a sequestro, che era integrato dalla mera amotio, di cui costituiva una manifestazione la circolazione del veicolo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Va espressa condivisione del principio affermato sulla stessa questione investita dal presente ricorso con la sentenza Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, Di Lorenzo, che, dopo aver ribadito che il principio di specialità posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 9 quale criterio di soluzione dell’eventuale concorso tra norme penali incriminatici e norme amministrative sanzionatorie presuppone il confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte, ha affermato che l’art. 213 C.d.S., comma 4, che punisce con la sanzione amministrativa l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, deve ritenersi speciale rispetto all’art. 334 cod. pen., nel quale è configurato invece il delitto di sottrazione da parte del custode o del proprietario di beni di cui è stato disposto il sequestro penale o amministrativo; e ciò sempre che nella concreta fattispecie non si realizzi una sottrazione che vada al di là del dato della mera circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, implicando un effettiva elusione dei poteri di controllo spettanti all’autorità amministrativa sul veicolo sequestrato: situazione che non ricorre nel caso in esame.

Nella fattispecie in esame non è neppure configurabile la ipotesi di cui all’art. 349 cod. pen., non risultando che sul veicolo siano stati apposti sigilli; e del resto il ricorso non investe tale capo.

2. Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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