T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6521 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario di un immobile destinato ad uso residenziale di tipo monofamiliare, sito in Roma, Via Salaria n. 275/E con annessi deposito/garage e terreno di circa 9.000 mq.

L’immobile è ubicato al limite del comprensorio denominato "Villa SavoiaAda".

Gli attuali manufatti sono stati costruiti nel dopoguerra, in seguito alla ristrutturazione del rudere di una stalla con annessa abitazione del contadino ed un fienile (oggi box/ripostiglio).

La stalla ed il fienile, a loro volta, risalgono ai primi decenni del novecento.

Detti beni sono stati assoggettati – unitamente agli immobili ricompresi nell’ampio comprensorio di "Villa Savoia- Ada" – a vincolo storico artistico ex L. 1089/39 con il provvedimento impugnato.

Il ricorrente ha impugnato il decreto di vincolo – nella parte in cui riguarda i suoi immobili – deducendo i seguenti motivi di gravame:

1. Violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90.

2. Violazione degli artt. 1, 3 e 2 della L. 1089/39. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90.

3. Violazione degli artt. 1, 3 e 2 della L. 1089/39. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, perplessità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. L. 241/90.

4. Ulteriore violazione degli artt. 1, 3 e 2 della L. 1089/39. Eccesso di potere per perplessità della motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

In prossimità dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha meglio illustrato le proprie tesi difensive.

L’Avvocatura erariale ha depositato una relazione dell’Amministrazione.

All’udienza pubblica del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 7 della L. 241/90, in quanto l’Amministrazione non gli avrebbe comunicato l’avvio del procedimento diretto all’imposizione del vincolo storico artistico sull’immobile di sua proprietà, non consentendogli di partecipare al procedimento e di rappresentare:

– che il proprio immobile non avrebbe alcun valore storico o artistico, essendo stato realizzato in cemento armato nel dopoguerra in seguito alla ristrutturazione del rudere dell’abitazione di un contadino con annessa stalla;

– che trovandosi su Via Salaria n. 275/E, fronte Piazza di Priscilla, e non su "Villa Ada", farebbe quindi parte del contesto urbano del quartiere Salario e non del comprensorio di Villa Ada;

– che non presenterebbe alcuna connessione – che non sia di mera contiguità topografica – con il più ampio comprensorio di "Villa Ada", con il quale non presenterebbe alcun collegamento di ordine storico.

La censura è fondata.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza il procedimento per assoggettare un bene immobile o mobile al vincolo storicoartistico deve comunicarsi fin dall’inizio, a pena di invalidità del relativo provvedimento, ai soggetti interessati, consentendo loro di far constare circostanze ed elementi di valutazione sulla rilevanza del bene, nonché, ricorrendone i presupposti, di poter fare recedere l’amministrazione da una erronea decisione. Pertanto l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, comporta l’illegittimità del provvedimento di vincolo storico artistico disposto in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 1 giugno 1989 n. 1089 (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 06 febbraio 2003, n. 596; T.A.R. Toscana Sez. I 27/11/2006 n. 6030; T.A.R Puglia Sez. I Bari 10/6/08 n. 1431; T.A.R. Toscana Sez. I 8/7/08 n. 1742; T.A.R. Lazio Sez. II 8 gennaio 1998 n. 4 emessa sul ricorso della Soc. Finoper avverso il medesimo decreto del 14/12/95 impugnato con il presente ricorso).

Nella fattispecie, non risulta dagli atti di causa (neppure da quelli prodotti dalla difesa erariale nonostante fosse stata proposta specifica censura sul punto), che l’Amministrazione abbia rispettato le garanzie partecipative previste dalla L. 241/90, e che abbia comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento diretto all’imposizione del vincolo storico artistico sull’immobile di sua proprietà, così come impone l’art. 7 della L. 241/90 applicabile – secondo il costante orientamento della giurisprudenza – anche al procedimento in questione; il mancato rispetto delle norme sul procedimento non ha consentito al ricorrente di rappresentare nella naturale sede procedimentale i rilievi dedotti in giudizio, che – ove ritenuti fondati – avrebbero potuto portare al sovvertimento dell’esito del procedimento.

Deve dunque ritenersi che il provvedimento sia stato adottato – per quanto attiene al ricorrente – in violazione delle norme sul procedimento amministrativo (così come – peraltro – accertato dal Tribunale in una vicenda analoga- cfr. T.A.R. Lazio Sez. II n. 4/98 reso su ricorso RG 9305/96 proposto dalla società Finoper S.p.A.) e che per tale motivo sia illegittimo.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento "in parte qua" del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti e nei termini indicati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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