Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 15-07-2011, n. 27965

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha assolto L.M.F. dal reato di cui all’art. 334 c.p. (per sottrazione di autovettura sottoposta a sequestro amministrativo) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, ritenendo che la fattispecie è disciplinata dall’art. 213 C.d.S..

2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, deducendo erronea interpretazione della legge penale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va rigettato, dovendosi applicare il principio di diritto affermato da questa Corte a sezioni unite: la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 C.d.S., integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente (Cass. Sez. U, n. 1963/2011, P.G. in proc. Di Lorenzo).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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