Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-04-2011) 15-07-2011, n. 28084

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il TdR di Bologna, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di C.F., condannato (con pronunzia confermata in grado di appello) alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione in quanto riconosciuto colpevole (esclusa la aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7) del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce errata applicazione della legge processuale, atteso che il TdR ha fatto applicazione della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p. come modificato dal D.L. n. 11 del 2009, art. 2, comma, lett. a) bis (convertito in L. n. 38 del 2009), entrato in vigore il giorno successivo alla data di contestazione dei fatti al C..

Secondo il Collegio cautelare, trattandosi di norma processuale, tempus regit actum, dunque si applica la normativa successiva anche se più sfavorevole. Così ragionando il TdR ha ignorato l’insegnamento della SC (A5N 200945012 – RV 245474) che ha chiarito che la nuova disciplina si applica certamente anche con riferimento ai reati commessi precedentemente alla sua entrata in vigore, ma a condizione che la misura cautelare non sia ancora stata eseguita.

Poichè il TdR ha disatteso il motivo di gravame facendo unicamente riferimento a tale presunzione di pericolosità, il provvedimento merita di essere annullato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Il ricorrente va condannato alle spese del grado.

Sulla questione dedotta con il ricorso, si sono recentemente pronunziate (in data 31.3.2011, ma la motivazione della sentenza non risulta ancora depositata) le SS.UU. di questa Corte, enunziando un principio che sembrerebbe favorevole alla tesi del ricorrente.

Tuttavia, dalla lettura del provvedimento impugnato, si evince che il TdR non si è limitato a far ricorso al novum legislativo e dunque alla astratta presunzione di pericolosità; esso, in realtà, ha valutato anche in concreto la personalità del C., alla luce degli elementi a sua disposizione (cfr. foll. 4,5,6 dell’ordinanza), facendo riferimento alla severità della condanna riportata e confermata in appello, alla serialità della condotta tenuta dal ricorrente, alla assoluta mancanza di sintomi di resipiscenza e alla mancata rescissione di vincoli con ambienti criminali.

Deve farsi luogo alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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