Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-04-2011) 15-07-2011, n. 28081

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.W. fu condannato da GdP di Napoli alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento danni nei confronti della costituita PC in quanto riconosciuto colpevole del delitto di diffamazione in danno dell’avv. D.V.R., per avere inviato una lettera al competente Consiglio dell’ordine, con la quale criticava la condotta del predetto professionista, affermando tra l’altro che sua figlia non aveva mai conferito al D.V. mandato per redazione di atti di precetto e che, quindi, il predetto aveva evidentemente abusato di fogli firmati in bianco, tenendo, per tanto, un atteggiamento scorretto sotto ogni profilo (deontologico, professionale, giuridico), connotato da una condotta reticente, in quanto non notizia circa il pagamento che l’esponente aveva effettuato in favore del CTU e comunque da imperizia e negligenza, atteso il disastroso risultato ottenuto.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronunzia di condanna di primo grado, ha annullato la predetta pronunzia limitatamente alle statuizioni concernenti la condanna dell’imputato al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione il T. e deduce violazione degli artt. 598 e 51 cp..

Il giudice di appello ha ritenuto che la missiva avesse introdotto un iter di natura non contenziosa. Atteso che l’organo professionale non avrebbe natura e funzioni giurisdizionali. Da qui la inapplicabilità della causa di non punibilità ex art. 598 c.p..

La decisione è errata in quanto la lettera del T. segnava l’inizio di una attività difensiva volta a sostenere le proprie ragioni innanzi alla autorità che doveva decidere circa il parere di congruità degli onorari. In realtà, l’organo professionale, quando esercita le competenze in tema di onorari, svolge certamente la funzione di organo amministrativo, avendo anche potere di conciliare le controversie insorte tra professionista e cliente. Secondo la SC, l’esimente di cui all’art. 598 c.p., costituisce applicazione estensiva del generale principio di cui all’art. 51 c.p..

Il T. aveva necessità di esporre i fatti al competente organo professionale. Le affermazioni che si leggono nel capo di imputazione corrispondono a fatti storici di cui al fascicolo processuale. Ne consegue che l’imputato ha certamente esercitato un suo diritto nell’esporli al competente Consiglio dell’ordine. Per tale motivo, per altro, in appello era stata richiesta rinnovazione del dibattimento per acquisire atti della causa civile a dimostrazione della rispondenza al vero delle affermazioni fatte dal T..

Motivi della decisione

I giudici del merito hanno ritenuto che quella che si svolge innanzi a un Consiglio dell’Ordine professionale sia procedura non contenziosa, con la conseguenza che non può trovare applicazione la causa di non punibilità ex art. 598 c.p..

Al proposito, bisogna ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha espresso orientamenti non univoci.

In base alla pronunzia ASN 200240725 – RV 223188 (e alla risalente ASN 197100651 – RV 118609), l’esimente di cui all’art. 598 c.p. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine forense, in quanto l’autore dell’esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare, atteso che l’esimente di cui all’art. 598 c.p., attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati.

Tuttavia, la più recente giurisprudenza appare orientata in senso contrario. Invero, secondo ASN 200833453-RV 241393, l’esimente di cui all’art. 598 c.p., è applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine forense. La sentenza in questione prende le mosse dalla considerazione dell’estrema genericità della lettera dell’art. 598 c.p., e dall’individuazione della relativa ratio, ispirata alla massima libertà nell’esercizio del diritto di difesa. Inoltre, osserva la predetta sentenza, il Consiglio dell’Ordine forense, dando corso alla procedura di sua competenza, esercita un’attività oggettivamente riconducibile all’esercizio di funzioni pubblicistiche, dal momento che il controllo del corretto esercizio della professione forense corrisponde all’interesse pubblico all’uso corretto, da parte del professionista, del potere riconosciutogli dallo Stato.

La procedura instaurata va definita, quindi, in termini di procedimento e il Consiglio dell’Ordine forense esercita poteri propri di un’autorità amministrativa, quale quello disciplinare, suscettibile di essere sottoposto a successivo controllo giurisdizionale. Nè, in senso contrario, può argomentarsi sulla base della natura del procedimento che si svolge presso il Consiglio dell’Ordine forense territoriale, natura solo amministrativa e non giurisdizionale (come invece per il procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense): la giurisprudenza, infatti, ha chiarito che l’esimente in esame è applicabile anche ad atti "funzionali" all’esercizio del diritto di difesa, pur se precedono l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale (ASN 200305384-RV 224662; ASN 200107000-RV 221388, che hanno ritenuto l’applicabilità dell’esimente ex art. 598 c.p., alle offese contenute nell’atto di citazione – benchè esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e, quindi, prima dell’instaurazione del procedimento- e in un’istanza di ricusazione, proposta nell’ambito del procedimento principale).

Conclude poi la sentenza 33453 del 2008, rilevando che l’autore dell’esposto al Consiglio dell’Ordine forense è "parte del relativo procedimento", dovendosi intendere per parte "chiunque sia titolare di un interesse (nel caso di specie leso dalla violazione disciplinare).tutelato dalla legge anche, in forma mediata, con il ricorso all’autorità giudiziaria o amministrativa" e, quindi, anche se si tratti di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo; d’altra parte, tutti i procedimenti amministrativi sono soggetti al principio dell’istruzione "partecipata", ad eccezione di quelli espressamente indicati dalla L. n. 241 del 1990.

Recentemente, però, ASN 201024003-RV 247396 ha ribadito che l’esimente di cui all’art. 598 c.p., non è applicabile alle espressioni offensive contenute in un esposto inviato per comunicazione al Consiglio dell’Ordine forense.

Tanto premesso, due considerazioni vanno formulate.

La prima consiste nel ricordare che l’art. 598 c.p., menziona l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa. Orbene, poichè non è dubbio che anche il giudice amministrativo debba essere qualificato "autorità giudiziaria" (quantomeno a far tempo dalla istituzione, nel 1889, della 4^ sezione del Consiglio di Stato, la cui natura giurisdizionale fu ribadita dalla L. 7 marzo 1907 n. 62), consegue che per "autorità amministrativa" non possa intendersi il giudice amministrativo, ma l’autorità amministrativa "non giurisdizionale" e tuttavia decidente nell’ambito del cc.dd. ricorsi amministrativi (gerarchico, in opposizione, straordinario al Capo dello Stato). La seconda considerazione consiste nel fatto che l’art. 598 c.p., parla di offese, da intendersi come espressioni inurbane, volgari, spregiative, contumeliose. Tali manifestazioni, pur non essendo lecite, non sono penalmente represse – se contenute in scritti presentati o in discorsi pronunziati innanzi alle Autorità di cui sopra- per una esplicita scelta del legislatore, che ha voluto garantire la massima libertas convicii.

Non è dunque corretto affermare che l’art. 598 c.p., altro non è che una "specificazione" del più generale diritto di critica, garantito dall’art. 51 c.p., e dall’art. 21 Cost..

Non fosse altro che, mentre la libertas convicii non ha limiti (l’eventuale sanzione non penale interviene ex post), il diritto di critica ha i noti limiti individuati dalla giurisprudenza (rilevanza sociale, continenza e verità della notizia sulla quale si innesta la attività valutativa e, appunto, critica).

Il fatto è che l’offesa va tenuta distinta dall’accusa; e, mentre, per l’offesa formulata in una delle occasioni di cui al ricordato art. 598 cp, l’offensore "non risponde", essendo operativa la causa di non punibilità, per l’accusa, l’accusatore non può che assumere la responsabilità di quel che dice. Ovviamente, anche accusare – specie se lo si fa per far valere un proprio diritto – è lecito, ma occorre che l’accusa abbia fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò.

Ed è essenzialmente per tale motivo che è stato ritenuto (ASN 200803565-RV 238909) non integrare il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell’Ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciente, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero; questo perchè il cliente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi. La esercita, evidentemente, attraverso il diritto di critica (sub specie di denunzia, esposto ecc.) e dunque con i limiti (sopra ricordati) che segnano il perimetro entro il quale si può censurare l’altrui condotta.

Nel caso in esame, per quanto si legge nel capo di imputazione, il T. ha addebitato al D.V. condotte deontologicamente e penalmente rilevanti (abuso di foglio firmato in bianco, scorretta gestione del rapporto professionale ecc.) sulle quali è giusto e opportuno che il competente Consiglio dell’Ordine (e non solo esso) compia i necessari accertamenti e assuma le conseguenti decisioni.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto e la sentenza va annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione del Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Napoli, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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