T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 6515 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 12 marzo1997, ritualmente depositato, la sig.ra A. ha impugnato l’esito negativo delle prove finalizzate all’ammissione al primo anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Roma "La Sapienza", anno accademico 1996/97, deducendo molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Costituitasi in resistenza l’intimato ateneo (con comparsa di mero stile), con ordinanza del 16 aprile 1997 è stata accolta la domanda cautelare.

Alla suindicata udienza di discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è improcedibile.

Osserva il Collegio che sulla materia è intervento l’art. 5, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264, a tenore del quale "sono regolarmente iscritti ai corsi universitari (…) gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo".

Non risultando agli atti di causa (né avendo l’intimata eccepito) l’intervento di un’eventuale riforma (in grado di appello) del favorevole provvedimento cautelare emesso dal Tribunale, può ritenersi operante la sanatoria introdotta da tale disposizione, essendosi pertanto venuta a determinare una situazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della controversia (stante l’avvenuto conseguimento, da parte della ricorrente stessa, dell’auspicata utilità).

La peculiarità della situazione esaminata consente di ravvisare i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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