T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 20-07-2011, n. 1972 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha partecipato alla procedura in epigrafe indicata, classificandosi al secondo posto, dietro la controinteressata.

La lex specialis richiedeva di inserire nella busta "C" l’offerta economica, la quale a sua volta doveva contenere le seguenti indicazioni:

– spread e corrispettivo (punto 10.2);

– impegno a mantenere le condizioni offerte fisse ed invariabili per tutto il periodo di efficacia del contratto (punto 10.3);

– sottoscrizione (punto 10.4).

Con riferimento alle concrete modalità di redazione della predetta offerta economica, il par. 10.2 del disciplinare invitava i partecipanti ad avvalersi "preferibilmente" del modello "D" allegato allo stesso.

Con un unico articolato motivo, la ricorrente ha contestato la difformità dell’offerta della controinteressata rispetto a quanto prescritto nel punto 10.3.

Motivi della decisione

Può prescindersi dall’esame del ricorso incidentale, poiché è infondato quello principale.

La Commissione di gara, nella seduta riservata del 12.7.2010, ha accertato che l’offerta della controinteressata, unitamente a quella di altri tre concorrenti, non conteneva tutti gli elementi richiesti dalla lex specialis; e ciò poiché il predetto modello "D", predisposto dalla stazione appaltante, e dalla stessa consigliato ai concorrenti, non riportava la dichiarazione di cui al punto 10.3, riguardo all’impegno a mantenere le condizioni offerte fisse ed invariabili per tutto il periodo di efficacia del contratto. In tale sede la Commissione ha, tuttavia, ritenuto la scusabilità dell’errore, in quanto indotto unicamente dalla compilazione del predetto modello "D", di cui ha richiesto l’integrazione, successivamente regolarmente acquisita (prot. n. 140710 del 14.7.2010).

Osserva il Collegio come i motivi volti a stigmatizzare le conseguenze sul contratto della mancata dichiarazione di cui al predetto punto 10.3, siano privi di giuridico rilievo, poiché la stessa è stata in definitiva resa, sebbene in esito a un’integrazione documentale.

Il tema centrale della presente controversia è, infatti, valutare se la stazione appaltante potesse o meno fare ricorso al detto potere di integrazione.

Il Collegio ritiene sul punto che nelle gare di appalto, in applicazione del principio del "favor partecipationis" e di tutela dell’affidamento, non possa procedersi all’esclusione di un’impresa per omissione di una delle dichiarazioni prescritte, nel caso in cui siano state rese in conformità al modello approntato dalla stazione appaltante con invito a farne uso in sede di gara: in tal caso, infatti, soccorre il prinicpio dell’autoresponsabilità in capo alla stazione appaltante, che le fa obbligo di disporre la necessaria integrazione nei termini previsti dalla disciplina della stessa gara.

La incompletezza del visto modulo è, infatti, comportamento esclusivamente addebitabile alla stazione appaltante dal quale non poteva derivare alcuna conseguenza sfavorevole per gli istituti bancari partecipanti alla procedura, pur in forza della prevista comminatoria di esclusione (C.S. Sez.V 5 luglio 2011 n. 4029): la commissione ha pertanto correttamente ritenuto di dover applicare l’art. 46 del D.Lgs. n. 163/06.

In base alla detta norma, ciò che alla stazione appaltante restava sicuramente precluso era sopperire, con l’integrazione, alla totale mancanza di un documento, mentre nella vista vicenda la commissione avrebbe dovuto semplicemente verificare il contenuto di una dichiarazione, dovendo ottenere un semplice chiarimento, diversamente dal caso dell’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 11 febbraio 2011, n. 449).

L’applicazione del citato art. 46 D.Lgs. n. 163/06 non ha pertanto alterato né la par condicio tra i concorrenti, né il buon andamento dell’azione amministrativa, non trattandosi di integrazione "sostanziale" dell’offerta economica, come invece sarebbe accaduto con riferimento alla percentuale di spread o al corrispettivo di cui al punto 10.2.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio alla luce della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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