T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 20-07-2011, n. 1971 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, preside di ruolo di scuola media, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, in data 1.1.95, ma solo in data 21.6.96 ha ricevuto da parte dell’I.N.P.D.A.P. il versamento dell’indennità di buona uscita, il che contravverrebbe quanto disposto dall’art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 1032/73, che impone il pagamento delle somme dovute entro il termine a tal fine stabilito.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Come compiutamente evidenziato dalla difesa dell’I.N.D.A.P., il lasso di tempo intercorso tra la cessazione dell’attività lavorativa del ricorrente, e il versamento di quanto a lui dovuto, lungi dall’essere imputabile ad un ritardo colpevole dell’Amministrazione, è invece conseguenza di un giudizio conclusosi con condanna per danno erariale, emessa a carico del ricorrente (Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale, decisione n. 117/88).

Il ritardo nell’adempimento è pertanto giustificato, come risulta dalla lettera del 23.8.95, con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha invitato il competente Provveditorato degli Studi a tenere conto della detta decisione, ai fini della predisposizione del progetto di liquidazione dell’indennità di buona uscita, in relazione all’avvenuta estinzione da parte del ricorrente del proprio debito con l’erario.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.000,00, oltre al 12,5% delle spese forfetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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