Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-04-2011) 15-07-2011, n. 28078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta ad A.M., giudicato con rito abbreviato e riconosciuto colpevole dei delitti di furto aggravato, resistenza aggravata e lesioni aggravate in danno del Carabiniere T.M..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce manifesta illogicità della motivazione, atteso che i giudici del merito hanno del tutto ignorato il contenuto della documentazione sanitaria, che ha attribuito le lesioni riportate dal T. a "trauma da caduta in una buca". Il dato contrasta con quanto leggesi nel verbale di arresto, ma di tale contrasto e della ragione della decisione meno favorevole all’imputato, la CdA non fornisce spiegazione alcuna.

Deduce inoltre erronea applicazione della legge penale quanto al trattamento sanzionatorio, che è stato determinato anche con riferimento alle "complessive risultanze processuali" come risultanti dal certificato fotodattiloscopico. Trattasi di un documento che, se pur può avere un qualche rilievo in sede cautelare, non può essere tenuto in nessun conto nel giudizio di cognizione. A carico dell’ A. non risultano nè precedenti penali, nè precedente giudiziari.

Motivi della decisione

La prima censura è infondata.

La sentenza di secondo grado, nel ricostruire i fatti, afferma che il ricorrente ebbe a ingaggiare una violenta colluttazione col T., nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Fu necessario l’intervento di altro militare (l’app. S.) per ridurre alla ragione A.. A seguito della colluttazione, il T. riportò lesioni e fu accompagnato al locale CTO, dove gli fu riscontrata, tra l’altro, lesione dorso-lombare.

Orbene, se pure il referto ospedaliero reca come causa della lesione la caduta in una buca, è comprensibile la ragione per la quale i giudici del merito hanno deciso di risolvere l’apparente contrasto tra i due documenti a favore del verbale di arresto, che rappresenta la ricostruzione dinamica dell’accaduto, laddove il certificato del pronto soccorso "fotografa" la situazione statica.

E’ ovvio peraltro che, nell’ambito di un apprezzamento basato su di una valutazione meramente documentale degli elementi di conoscenza (giudizio abbreviato), il giudice deve risolvere, senza ulteriori apporti, l’eventuale contrasto (effettivo o apparente) tra i contenuti che i predetti documenti evidenziano.

La seconda censura è inammissibile. La CdA, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, esclusa la recidiva, ha dato conto della ragione del giudizio di mera equivalenza tra le circostanze, ha comunque ridotto la pena base, ha chiarito per qual motivo l’imputato non fosse meritevole dei doppi benefici.

Nessuna menzione è stata fatta del certificato fotodattiloscopico.

Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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