Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-04-2011) 15-07-2011, n. 28077 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale L.G. fu condannato alla pene di giustizia in quanto riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Al L., invero, quale liquidatore volontario della srl SCARL.CONS.AGRI., sono addebitate le seguenti condotte: a) essersi autoliquidato la somma complessiva di L. 91.339.000 a titolo di compenso per la carica, b) di aver stipulato contratto di comodato con la srl LE CONSERVE DEL SOLE, avente ad oggetto i macchinari e le attrezzature della srl.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce:

quanto al capo a), violazione di legge e carenze dell’apparato motivazionale. La CdA era al corrente della sentenza del giudice civile che ha rigettato l’azione di responsabilità intentata contro il L. dal commissario liquidatore. In favore del L. è stata riconosciuta la sussistenza del credito e la congruità delle somme autoliquidate.

A tutto voler concedere, dunque, si è in presenza di bancarotta preferenziale e non può condividersi l’argomentare della Corte salernitana che confonde la certezza del credito con il fatto che l’assemblea dei soci non provvide a deliberare il pagamento in favore del ricorrente.

Quanto al capo b), mancata assunzione di prova decisiva e mancanza o illogicità di motivazione. La richiesta di parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale era finalizzata a provare che il comodato era solo apparentemente gratuito, in quanto esso consentì alla srl di non pagare il canone di locazione dei locali e di non sopportare i costi di manutenzione del macchinario. E’ assurda la considerazione sviluppata dalla CdA in base alla quale i costi di smontaggio e rimontaggio degli impianti sarebbero stati meramente eventuali. In sintesi non si è voluto prendere atto del fatto che il comodato e il successivo non immediato rilascio dell’immobile e del macchinario hanno evitato alla srl nefaste conseguenze patrimoniali.

E’ carente poi la sentenza quando, preso atto che oggettivamente il valore dei macchinari era stato fissato in L. 600 milioni e che il prezzo di vendita era stato concordato per 900 milioni, non considera, in termini globali, la effettiva vantaggiosità del contratto di comodato cui la promessa di vendita era strumentalmente legata.

Motivi della decisione

La condotta dell’amministratore o del liquidatore che riconosca a sè stesso il credito vantato nei confronti della società fallita o fallendo e lo incassi, è stata, dalla giurisprudenza di questa Sezione, qualificata tanto come bancarotta preferenziale, quanto come bancarotta per distrazione.

In particolare, si può ricordare che ASN 2007463012-RV 238291 ha ritenuto che non risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione, ma di bancarotta preferenziale, l’amministratore, il quale si ripaghi dei propri crediti verso la società fallita giacchè, attraverso tale condotta, viene a favorire sè stesso, quale creditore, alterando la par condicio.

In senso conforme ASN 200638149-RV 236034, con riferimento alla condotta del presidente del CdA o dell’A.D., che percepiscano i compensi spettanti agli amministratori, ancorchè la società versi in stato di dissesto, considerato che, in tal caso, i creditori, contemporaneamente anche amministratori, soddisfano il loro credito, violando le norme poste a tutela dell’eguale trattamento di tutti i creditori. Il principio, per altro, si pone in linea di continuità con ASN 200623730-RV 235325, la quale precisa che l’elemento che caratterizza la bancarotta preferenziale, rispetto a quella per distrazione, è costituito dalla mera alterazione della par condicio, essendo irrilevante la specifica qualità rivestita, nella specie, dall’agente. Ad analoghe conclusioni perviene anche ASN 200448280-RV 230513, la quale esclude il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenendo sussistente quello di bancarotta preferenziale, nel caso in cui il socio accomandatario della società fallita abbia effettuato autorizzati prelevamenti di retribuzione, quale compenso per l’attività svolta, se non risulta altra percezione di compenso e sia incontestata la congruità del prelievo" (per la giurisprudenza più risalente, ancora conforme ASN 197307051- RV 125217).

Il principio appena ricordato si pone, tuttavia, in contrasto con altro orientamento giurisprudenziale.

Invero, ASN 200946959-RV 245399 sostiene che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorchè su delibera del CdA, in quanto la previsione di cui all’art. 2389 cc stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare (precedenti conformi; ASN 200322022-RV 224535, ASN 200322886-RV 225338, ASN 199914380-RV 215186, ASN 199701458-RV 209801, per la quale ultima, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo, beni ed altre attività in genere, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari, operazione compiuta da chi abbia avuto in concreto l’effettivo potere di gestione della società, poi dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all’atto del fallimento).

Tanto premesso, nel caso in esame, è emerso che a favore dell’imputato è rimasta giudizialmente accertato tanto l’an, che il quantum del credito "autoliquidato". Non è dubbio, quindi, che tra i creditori del fallimento fosse da annoverare anche il L., il quale, tuttavia, ha percepito, in anticipo sugli altri e per intero, la somma cui aveva astrattamente diritto. Il fatto che, così operando il egli abbia favorito, non un qualsiasi creditore, ma sè stesso, non può conseguire l’effetto di impedire che tale condotta sia inquadrata nella ipotesi criminosa di cui alla L. Fall., art. 216, comma 3, non consentendolo la lettera della legge, nè la ratio della norma.

A ben vedere, la particolare gravità della condotta, consistente nell’approfittamento di una condizione di privilegio, derivante dalla posizione dell’agente, potrebbe esser tenuta presente nel momento della concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, ben potendo la "autoliquidazione" essere giudicata, ai fini della pena, condotta più grave – sotto il profilo aggettivo e soggettivo – rispetto ad altre condotte preferenziali.

Il reato di cui al capo a) va dunque riqualificato come bancarotta preferenziale.

Ne consegue la sua estinzione per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata.

La seconda censura è fondata.

La Corte salernitana afferma apoditticamente la natura pregiudizievole dell’affidamento in comodato dei beni sopra indicati alla srl LE CONSERVE DEL SOLE. Al proposito, la motivazione appare carente, sia perchè si è sottratta a una comparazione tra gli eventuali benefici dell’operazione e lo svantaggio derivante dal mancato utilizzo in proprio delle predette attrezzature, sia perchè si è sottratta alla vantazione complessiva dell’operazione, in quanto la cessione in comodato, in vista di una futura, eventuale vendita, ben avrebbe potuto fungere anche come un periodo di "prova" delle predette attrezzature, svolgendo quindi una funzione propedeutica alla vendita e, pertanto, al conseguimento di un prezzo adeguato al reale valore dei beni.

In tal senso è, evidentemente, da intendersi la sussistenza di un vincolo "strumentale" tra il comodato e la promessa di vendita.

Sul punto, sì impone la necessità di un nuovo esame, previo annullamento del capo della sentenza.

Giudice di rinvio è la CèA di Napoli.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo a), qualificato come bancarotta preferenziale, perchè estinto per prescrizione; annulla la medesima sentenza, con riferimento al capo b), con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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