T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-07-2011, n. 1966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di legittimità avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti l’aggiudicazione alla ditta C.I. srl della fornitura biennale di lame monouso e rasoi per tricotomia;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha comunicato l’avvenuto annullamento in via di autotutela degli atti relativi alla procedura concorsuale oggetto della presente controversia, producendo il relativo provvedimento del 7 luglio 2011, n. 669;

Rilevato che, in sede di discussione, parte ricorrente ha riconosciuto la cessata materia del contendere insistendo per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite;

Ritenuto che debba, effettivamente, dichiararsi la cessata materia del contendere in relazione al presente ricorso in considerazione dell’intervenuto annullamento in via di autotutela degli atti relativi alla procedura concorsuale di specie;

che le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’amministrazione intimata, atteso che il succitato annullamento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso e nonostante il preavviso di ricorso e si liquidano come in dispositivo, mentre si ritiene che sussistano giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per compensarle tra parte ricorrente e controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che si liquidano in euro 2000, compresi gli oneri di legge, oltre al rimborso del contributo unificato. Spese compensate tra parte ricorrente e controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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