Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-12-2011, n. 25976 Termine per l’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Potenza, giudice monocratico del lavoro, respingeva la domanda proposta da C.D., insegnante presso l’Istituto Comprensivo "G. Fortunato" di Brienza capoluogo, avente ad oggetto l’impugnativa del suo trasferimento d’ufficio presso la sede di Marsico Nuovo capoluogo (Istituto Comprensivo di Marsico Nuovo), convenuta in giudizio anche la contro interessata P.M. T..

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza depositata il 21 luglio 2005 e notificatale l’11 febbraio 2009, respingeva il gravame proposto dalla C..

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione quest’ultima, affidato ad unico articolato motivo. Resistono con controricorso 11 Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, il Centro Servizi Amministrativi di Potenza, l’Istituto Comprensivo "G.Fortunato" di Brienza, nonchè P.M.T..

Motivi della decisione

1. -Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità dell’odierno ricorso, per essere stato notificato oltre il termine c.d. breve per impugnare di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. Ed invero risulta dalla relata di notifica della sentenza qui impugnata, che essa avvenne in data 11 febbraio 2009, come del resto deduce la stessa ricorrente nell’odierno ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva dunque il 12 aprile 2009, che tuttavia, cadendo di domenica, doveva intendersi differito al 13 aprile 2009, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 3.

Il presente ricorso risulta avviato per la notifica (momento rilevante in base alla sentenza n. 477 del 2002 della C. Cost.) e notificato, come si evince dalla documentazione in atti e dalla stessa nota di iscrizione a ruolo a firma del difensore della C., a tutti i controricorrenti il 14 aprile 2009.

Il ricorso risulta pertanto inammissibile, questione rilevabile d’ufficio a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale (e plurimis, Cass. 1 ottobre 2004 n. 19654, Cass. 16 aprile 2009 n. 9005, Cass. 5 luglio 1997 n. 6075).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di ciascuno dei controricorrenti, che liquida in Euro 50,00 e Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese come per legge, e, nei confronti della controricorrente P., spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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