Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-04-2011) 15-07-2011, n. 28076

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CDA di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado (pronunziata a seguito di giudizio abbreviato) nei confronti, tra gli altri di S.T. e M. R., imputati di una serie di furti aggravati, consumati e tentati (il primo) e di ricettazione (il secondo).

Con il ricorso, il difensore ha dedotto:

1) inosservanza di norme processuali in tema di competenza territoriale della AG pesarese, atteso che M. fu fermato in provincia di Ravenna, S. fu arrestato in Forlì; le udienze di convalida si svolsero ad opera della AG delle due sopra indicate città. Solo successivamente gli atti furono trasmessi al PM presso il Tribunale di Pesaro per una ipotizzata causa di connessione.

L’incompetenza del GUP Pesaro fu tempestivamente eccepita in base al criterio del focus delicti in relazione al reato più grave. Il PM pesarese ha poi stralciato le posizioni dei ricorrenti, di talchè la ipotizzata connessione è di fatto scomparsa, ma è rimasta la violazione del principio del giudice naturale.

2) violazione dell’art. 550 c.p.p. con conseguente celebrazione di udienza preliminare per reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, con conseguente obbligo per il giudice di dichiarare NLP e restituire gli atti al PM, 3) violazione dell’art. 453 c.p.p., comma 2, atteso che agli imputati sono stati notificati due decreti di giudizio immediato, benchè il procedimento scaturisse da una sola indagine, essendo unica la notitia criminis. Non si comprende quindi perchè siano stati confezionati due decreti. Ciò ha comportato perdita di tempo e protrazione ingiustificata della custodia cautelare.

4) omessa traduzione in lingua albanese del decreto di giudizio immediato. E’ da rilevare che la occ fu a suo tempo tradotta nella lingua degli imputati. Deve dunque considerarsi accertato che essi non conoscessero la lingua italiana. Ne consegue che anche gli atti successivi avrebbero dovuto esser tradotti e in particolare l’atto che instaura il contraddittorio. L’omissione ha comportato lesione del diritto di difesa, anche in considerazione che la traduzione degli atti giudiziari nella lingua dell’interessato o in una lingua che costui sia in grado di comprendere è prevista anche da trattati e convenzioni internazionali.

5) omessa notifica dei decreti di citazione per violazione dell’art. 54 disp. att. c.p.p., atteso che al difensore è stata notificata una sola copia per entrambi gli imputati; per di più, il timbro posto a tergo dell’atto, recante la relata di notifica, non indica i nomi degli imputati cui l’atto si riferisce.

6) omessa notifica allo S. della informazione sul diritto di difesa ex art. 369 bis c.p.p., atteso che nel relativo atto si legge semplicemente che lo S. ha declinato le sue generalità ed ha nominato difensore di fiducia. Manca dunque la elencazione delle informazioni di cui al secondo comma dell’articolo sopra indicato.

7) carenze dell’apparato motivazionale per quel che riguarda lo S. con riferimento a tutte le eccezioni in rito sollevate.

Motivi della decisione

La prima censura è infondata.

Secondo quello che si legge in appello, l’eccezione di competenza territoriale è stata proposta dal solo S. e non anche dal M..

Tanto premesso, va ricordato che l’eccezione di incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinuncia da parte dell’interessato, non è più proponibile, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negativo, una volta che sia stato chiesto e ammesso il giudizio abbreviato (ASN 2O1O1O399-RV 246352).

Infondata è anche la seconda censura.

Invero, l’art. 550 c.p.p., u.c. prevede che se, per errore, è stato adottata la citazione diretta, quando l’eccezione sia proposta, il giudice deve restituire al PM perchè proceda correttamente.

Non è contemplato il caso opposto (udienza preliminare per reati per i quali è prevista la citazione diretta), atteso che, in tale ipotesi, nessuna lesione del diritto di difesa è ipotizzabile.

La terza censura è inammissibile per la sua assoluta irrilevanza.

Anche in questo caso, la duplicazione di un atto non ha prodotto lesione del diritto di difesa e, in ogni caso, ad essa, l’ordinamento non ricollega alcuna sanzione.

La quarta censura è inammissibile per genericità, atteso che con essa non si replica alle considerazioni esposte in merito dalla Corte marchigiana. Citando giurisprudenza delle SS.UU. (sent. n. 12 del 2000, ric. Jakani, RV 216259), il giudice di appello ha ricordato come la mancata traduzione del decreto che dispone il giudizio è sanata dalla comparizione della parte. Ebbene, il ricorso si limita a reiterare puramente e semplicemente la censura, senza – ad esempio – precisare che gli imputati non sono comparsi o che, comparendo, abbiano eccepito, appunto, la omessa traduzione.

La quinta censura è infondata, atteso che in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni dettate dall’art. 54 disp. att. c.p.p. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 c.p.p. (ASN 200011590-RV 217762).

La sesta censura è infondata.

Questa sezione ha avuto modo di chiarire (ASN 200937122-RV 245084) che l’obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per l’interrogatorio, non sussiste qualora la persona stessa abbia già provveduto a nominare un difensore di fiducia.

Nel caso in esame, per quel che lo stesso ricorrente sostiene, lo S. ebbe a nominare immediatamente il difensore di fiducia, esercitando in fatto, in tal modo, quel diritto che la completa informazione avrebbe dovuto mettere in grado, appunto, di esercitare.

Manifestamente infondata è la settima censura, atteso che a fol. 13 ss. della sentenza, la CdA, sia pure per relationem con le "risposte" date ad analoghe censure formulate da altri imputati, ha motivato in ordine a tutte le argomentazioni proposte nell’interesse dello S..

Conclusivamente i ricorsi meritano rigetto e i ricorrenti vanno condannati singolarmente alle spese del grado.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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