T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-07-2011, n. 1965

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’associazione ricorrente impugnava il provvedimento del Comune di Chignolo Po che aveva dichiarato l’emergenza nutria e fissato un piano per l’abbattimento controllato.

Nei tre motivi di ricorso aveva denunciato l’incompetenza del Comune ad assumere un provvedimento siffatto, la mancanza di una situazione di contingibilità ed urgenza e la violazione delle norme regionali in tema di abbattimento della fauna.

Il Comune di Chignolo Po non si costituiva in giudizio, ma nell’imminenza della camera di consiglio annullava in autotutela il provvedimento impugnato.

E’ venuta meno pertanto la materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune di Chignolo Po alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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