Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-04-2011) 15-07-2011, n. 27955

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 24 novembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha applicato a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di G.A. la pena di anni due di reclusione ed Euro 344 di multa in ordine al reato di rapina al medesimo ascritta sostituendo la pena detentiva con la espulsione dal territorio dello Stato a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16.

Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo la illegittimità della sostituzione della pena con la misura della espulsione in quanto nella specie la misura non è applicabile trattandosi di cittadino rumeno e dunque comunitario.

Il ricorso è fondato. Deve infatti escludersi che nei confronti di cittadini comunitari possa trovare applicazione l’istituto della espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione disciplinato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, in quanto, in base all’art. 1, comma secondo, del citato provvedimento legislativo, le norme in esso contenute non si applicano, se non in quanto più favorevoli, ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, come nella specie la Romania (Cass., Sez. 1, 22 settembre 2004, Romcevic;

v., anche, Sez. un., 27 settembre 2007, p.g. in proc. Magera).

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Firenze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *