T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-07-2011, n. 1961 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui le era stato annullato il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 286\98.

Il permesso le era stata rilasciato poiché la ricorrente aveva manifestato la volontà di aderire ad un programma di assistenza e integrazione sociale, ma era stata poi sorpresa dai Carabinieri ad esercitare l’attività di prostituzione presso un’abitazione ed in quella circostanza aveva fornito false generalità.

Nell’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5, comma 5, D.lgs. 286\98

Poiché il diniego è fondato solo sull’essere stata sorpresa ad esercitare la prostituzione senza che la stessa abbia subito alcuna denuncia penale significativa sotto il profilo della sua pericolosità sociale.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non può essere accolto.

L’esercizio dell’attività di prostituzione è incompatibile con l’aver sottoscritto un programma di assistenza e integrazione sociale a prescindere dalla commissione di reati.

Non può considerarsi un proficuo inserimento sociale l’esercitare in modo professionale come è emerso dal controllo effettuato l’attività di prostituzione.

Il provvedimento merita pertanto conferma.

Per motivi di equità sociale appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *