Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 15-07-2011, n. 28038

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14 ottobre 2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la domanda di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147 c.p., comma 1, n. 2, proposta da P.P., detenuto in espiazione di pena e ricorrente avverso sentenza di condanna, in entrambi i casi per violazioni della legge in materia di sostanze stupefacenti ( D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 73 e 80), assumendo, da un lato, sulla base delle acquisite relazioni della direzione sanitaria del carcere, di cui la più aggiornata recante la data del 22 settembre 2010, che le patologie fisiche sofferte dal P., pur gravi (cardiopatia da pregresso episodio infartuale, con posizionamento di una Stent. e trattamento con anticoagulanti e previsto impianto di ICD, e plurime formazioni cistiche ad entrambi i reni, di cui una grande centimetri 16, con valutazione del "paziente ad alto rischio anche ad evoluzione fatale"), erano tuttavia sotto stretto controllo medico e curabili in regime penitenziario presso il centro clinico del carcere e, all’occorrenza, con ricoveri in strutture esterne ai sensi dell’art. 11 Ord. Pen., come del resto già avvenuto e attestato dalla documentazione medica in atti; e rilevando, dall’altro lato, l’elevata pericolosità sociale del P. e il concreto pericolo di commissione di delitti, desumibile dalle informazioni di polizia in atti, tra cui la nota della Questura di Napoli del 7 settembre 2001 e l’ulteriore comunicazione della Divisione anticrimine della medesima città in data 1 settembre 2010, dalla lettura delle quali emergeva l’elevato tasso criminale del P. e il suo pieno inserimento, con il ruolo di organizzatore-promotore, in un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti.

2. Avverso la predetta ordinanza il P., tramite il suo difensore, avvocato Paolo Sperlongano, ha proposto ricorso a questa Corte deducendo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3,; art. 147 c.p., comma 1, n. 2; art. 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen.; art. 666 c.p.p., comma 5, per avere il Tribunale omesso di trarre le dovute conseguenze dalla diagnosi di "paziente ad alto rischio anche ad evoluzione fatale", emessa nei riguardi del ricorrente; per non avere, al riguardo, puntualmente valutato i documenti medici prodotti dall’interessato; per avere trascurato di apprezzare la contrarietà del mantenimento in carcere di persona gravemente ammalata al senso di umanità e alla funzione rieducativa cui deve tendere la pena; per avere travisato le informazioni negative della Questura sulla pericolosità sociale del P., risalenti a circa dieci anni fa; per non avere compiuto i doverosi approfondimenti istruttori sulle condizioni di salute del condannato anche con la disposizione di perizia medico-legale, vanamente richiesta dalla difesa; per avere del tutto omesso la motivazione circa l’ammissione del P. alla pur richiesta misura della detenzione domiciliare per gravi condizioni di salute, che prescinde dall’entità della pena da espiare, ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen..

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato nei limiti in cui denuncia l’omessa motivazione con riguardo alla domanda del P., effettivamente proposta dal suo difensore all’udienza del 14 ottobre 2010 davanti al Tribunale di sorveglianza, di ottenere la detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 1 ter Ord. Pen., in relazione all’art. 147 c.p., comma 1, n. 2, essendo in astratto la suddetta misura, applicabile anche d’ufficio, idonea a contemperare le esigenze del condannato, in relazione alla tutela della sua salute e alla garanzia di un trattamento sanzionatorio conforme al senso di umanità, e le esigenze di tutela della collettività, in relazione ai profili di sicurezza pubblica (conforme: Sez. 1, n. 20480 del 19/03/2001, dep. 18/05/2001, Gabrielli, Rv. 219567); mentre puntuale e coerente è la motivazione del provvedimento impugnato, laddove, per escludere il rinvio (facoltativo) dell’esecuzione della pena, sottolinea la possibilità del condannato di fruire, pur in regime detentivo, delle cure e dei trattamenti medico-chirurgici necessari anche col ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, come previsto dall’art. 11, comma 2, Ord. Pen., e richiama la pericolosità sociale dello stesso, già condannato con sentenza irrevocabile per reati in materia di sostanze stupefacenti con fine pena previsto nel 2018, e, inoltre, detenuto in attesa di giudizio definitivo nell’ambito di altro processo per delitti della stessa indole, avendo già subito un’ulteriore condanna, non ancora definitiva, che, ove confermata, allungherebbe il suo fine pena al 16 marzo 2031.

Apodittico e generico è, poi, il rilievo difensivo circa l’inattualità delle informazioni trasmesse dalla Questura e dalla Divisione anticrimine di Napoli, da cui provengono, rispettivamente, la nota del 7 settembre 2001 e la recente comunicazione del 1 settembre 2010, le quali sarebbero fondate su fatti risalenti a dieci anni orsono, non specificati dal ricorrente insieme ai contenuti delle medesime informazioni.

Congruamente motivato, infine, è il diniego della perizia medico- legale richiesta in udienza dal difensore del P., non sussistendo, come specifica l’ordinanza impugnata, alcuna incertezza sulle attuali condizioni di salute del condannato, chiaramente descritte nella recentissima certificazione del centro clinico della casa di reclusione milanese di Opera.

4. Segue l’annullamento del provvedimento gravato con rinvio per nuovo esame nei limiti di cui sopra, relativi alla sola omessa valutazione di eventuale idoneità, nella situazione concreta, della richiesta misura della detenzione domiciliare a termine per grave infermità fisica, di cui all’art. 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen., in relazione all’art. 147 c.p., comma 1, n. 2.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’istanza di detenzione domiciliare e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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