T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-07-2011, n. 1960

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 22.06.11 e depositato il 30.06.11, la ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

La ricorrente articolava due motivi di ricorso; il primo lamentava l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria poiché non era stato tenuto conto che in virtù della lunga permanenza in Italia la ricorrente doveva essere considerata una soggiornante di lungo periodo per la quale la commissione di reati non poteva avere di per sé efficacia ostativa.

Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 per non aver tenuto conto la Questura dei fatti sopravvenuti.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Non può essere accolto il primo motivo di ricorso poiché la disciplina per i soggiornanti di lungo periodo si applica a coloro che sono riconosciuti tali e non a chi ha trascorso un tempo di permanenza in Italia che in sé renderebbe astrattamente concedibile tale status.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona munita di regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione discrezionale della pericolosità.

Le spese possono essere condonate per ragioni di equità sociale.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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