Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 15-07-2011, n. 27925 Contestazione dell’accusa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 02.11.2009 di condanna dei due imputati, per il reato di ricettazione,alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 2000,00 di multa ricorre la difesa di V. S. e B.P., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e):

l’affermazione di responsabilità fonda sulle dichiarazioni rese dal teste M.llo P. che,tuttavia sono contrastanti con le dichiarazioni rese dal teste I..

Immotivatamente, però, e diversamente da quanto valutato dal primo giudice, la Corte ha attribuito alle dichiarazioni di I. una valenza dubbia sicchè la motivazione appare contraddittoria. solo V.:

b) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine alla posizione del solo V.: deduce il ricorrente che la contestazione della recidiva nel corso del dibattimento avrebbe dovuto comportare la rimessione in termine per chiedere il rito alternativo del giudizio abbreviato, nel rispetto del principio dettato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 333 del 2009.

La Corte d’appello ha rigettato il motivo affermando che quella sentenza riguarda più propriamente il fatto diverso e di reato concorrente; tuttavia la risposta della Corte non prende in considerazione che il principio enucleato dalla Corte Costituzionale, si adegua anche alla situazione della recidiva tardivamente contestata, quando già è precluso il ricorso al rito alternativo del giudizio abbreviato, perchè non può dubitarsi che la recidiva comporta un aumento di pena che pregiudica la posizione dell’imputato. c) Deduce, ancora, il ricorrente che la motivazione della Corte di merito è carente anche riguardo alla richiesta di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche, perchè formulata con un rinvio alla situazione processuale di un diverso imputato.

Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce il vizio della motivazione per il travisamento della prova in relazione alla testimonianza I..

Viene, pertanto, dedotta la manifesta illogicità della motivazione in ragione del vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), che consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", ma per il cui configurarsi è necessario, innanzitutto, che dalla esposizione del ricorrente emerga il fumus della illogicità del provvedimento impugnato e che tale vizio sia ricollegabile ad un atto del processo specificamente indicato.

2.1. Ne consegue che è inammissibile il ricorso, che, come quello in esame, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, di guisa da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Rv. 234115;

Rv.241023).

2.2 A tali dettami il ricorrente non si è attenuto, essendosi limitato a rinviare alla lettura di atti, quali la testimonianza del maresciallo P. e quella del teste I. che ha genericamente indicato, senza neanche precisare quali parti delle deposizioni sarebbero in contrasto nè il rilievo che avrebbe il vizio rispetto alle valutazioni del giudice. Generica è poi la doglianza relativa al mancato esame delle prove dedotte dalla difesa.

2.3 Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.

Come ha correttamente osservato la Corte di merito, nessuna estensione analogica è possibile fare del principio individuato dalla Corte Costituzionale in riferimento all’art. 517 c.p.p. che riguarda una situazione sostanzialmente diversa. Giova ricordare, inoltre, che le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 4 del 28.10.98, dep. 11.3.99) hanno già chiarito che la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante ex art. 517 c.p.p. possono essere effettuate anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

2.4 E’ già stato, infatti, rilevato da questa Corte, con la sentenza n.3192 mass. 242672,che in tema di istruzione dibattimentale, la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante è consentita sulla base anche dei soli elementi già acquisiti in fase di indagini preliminari, non soltanto perchè non vi è alcun limite temporale all’esercizio del potere di modificare l’imputazione in dibattimento, ma anche perchè, diversamente argomentando ed a rigor di logica,nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari e, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell’imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale;

tutto ciò, comunque, contrasta, all’evidenza, con il principio di speditezza di cui all’art. 111 Cost.

2.5 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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