T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 20-07-2011, n. 1390 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, già titolare dell’omonima ditta individuale iscritta nel Registro delle Imprese di Lecce al n. REA 262057, svolgeva l’attività di Agente di affari in mediazione a far data dal 12.5.2006.

Con sentenza dell’8.10.2007 veniva condannato, dal GIP presso il Tribunale di Lecce, alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 3 ed alla multa di Euro 400,00.

In relazione a detta condanna, con ordinanza n. 343 del 7.3.2009, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce disponeva l’affidamento in prova del medesimo al Servizio Sociale, prevedendo, altresì, che si sarebbe applicato a stabile lavoro quale agente immobiliare presso l’Agenzia "M.F." di V. e C.S., attività che il ricorrente ha continuato a svolgere fino al 23.9.2010 (data di notifica degli atti impugnati), sulla scorta del suddetto provvedimento del Tribunale.

Nel frattempo, poiché il F. trasformava la propria ditta individuale (cancellandola dal Registro delle Imprese) in società a responsabilità limitata, inoltrava alla CCIAA di Lecce una dichiarazione di inizio attività di Affari in mediazione in qualità di legale rappresentante della neocostituita "Meridionale Immobiliare srl’, al fine di continuare ad esercitare la propria attività nella nuova veste societaria.

L’Amministrazione, dopo aver comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, alla quale il F. ha regolarmente replicato, adottava le determinazioni dirigenziali n. 479 e 480 del 17.9.2010, che qui si impugnano per violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta. In particolare, quanto al provvedimento n. 480, che ha disposto la cancellazione del ricorrente dal Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, quest’ultimo osserva che lo stesso sarebbe illegittimo, tra l’altro, perché detta cancellazione farebbe venir meno il presupposto necessario a consentirgli di continuare a beneficiare della misura alternativa disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce; quanto al provvedimento n. 479, invece, che ha negato la possibilità per il F. di esercitare la propria attività in forma societaria in considerazione del mutato volume di affari, il ricorrente sostiene di non aver chiesto alcuna nuova autorizzazione, bensì di poter svolgere la medesima attività che il Tribunale di Sorveglianza ha autorizzato per permettergli di beneficiare della misura alternativa alla detenzione ancorchè in una veste diversa, da ditta individuale a società a responsabilità limitata.

Costituitosi in giudizio, l’Ente ha replicato che gli atti amministrativi impugnati costituiscono atti dovuti, atteso che la condanna riportata determina il venir meno dei requisiti morali previsti dall’art. 2, comma 3, lettera f), della legge n. 39/1989 e, pertanto, è preclusiva al mantenimento dell’iscrizione nel Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, sia per svolgere detta attività nella forma di ditta individuale e sia, a maggior ragione, in forma societaria.

D’altro canto, lo stesso Tribunale di Lecce, con comunicazione del 26 agosto 2010 resa a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, ha precisato che "le prescrizioni della misura alternativa non possono far conseguire autorizzazioni amministrative che per legge non possono essere concesse".

Con ordinanza n. 130 del 3.2.2011, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente limitatamente alla sospensione della determinazione dirigenziale n. 480 del 17.9.2010.

In prossimità dell’udienza pubblica di discussione le parti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.

Il Collegio reputa condivisibile, in via di principio, la prospettazione della resistente secondo la quale la cancellazione dal Ruolo degli Agenti di affari in mediazione è un atto dovuto in presenza della condanna riportata dal F. e ciò per il venir meno dei requisiti morali di cui all’art. 2, comma 3, lettera f), della legge n. 39/1989.

La norma persegue evidenti finalità sanzionatorie ma anche di prevenzione, ossia tende ad evitare la commissione di altri reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi per effetto della già intervenuta condanna.

Non è escluso, tuttavia, che nell’ambito del procedimento volto alla cancellazione del soggetto dal Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, l’Amministrazione sia comunque tenuta ad effettuare un contemperamento tra l’interesse pubblico connesso con esigenze preventive e di sicurezza pubblica e l’esigenza, consacrata dall’art. 27 Cost., di garantire le finalità rieducative della pena in generale, nel cui ambito è certamente ricompresa la possibilità, per il soggetto, di esercitare l’attività lavorativa precedentemente svolta (cfr. TAR Puglia, Lecce, I, 8 febbraio 2006, n.840).

E’ quanto ha valutato il Tribunale di Sorveglianza di Lecce che, in considerazione del buon comportamento serbato dal ricorrente dopo la condanna, ne ha disposto l’affidamento in prova al servizio sociale con una serie di prescrizioni tra le quali, appunto, quella di applicarsi a stabile lavoro quale agente immobiliare presso l’ Agenzia "M.F." di V. e C.S..

Come correttamente osservato nel precedente di questo Tribunale innanzi richiamato (TAR Puglia, Lecce, I, 8 febbraio 2006, n.840), "il principio di non contraddizione immanente in ogni settore dell’ordinamento giuridico esige che, pur nella autonomia insita in ogni peculiare giudizio avente ad oggetto la pericolosità di un individuo (in sede di applicazione di una misura di prevenzione, di una misura di sicurezza, di irrogazione di una condanna a pena detentiva, di giudizio applicativo di una misura alternativa alla detenzione) non possano trovare spazio decisioni che confliggano irreparabilmente tra loro, comportando, oltretutto, un sacrificio automatico di altro diritto costituzionalmente garantito, quale quello al lavoro ( art 4 Cost.)"… "Se si opinasse diversamente, si perverrebbe ad una vanificazione dell’interesse al reinserimento sociale di persone che, per un certo periodo di tempo, hanno ispirato la loro condotta a scelte antigiuridiche".

Le suesposte considerazioni, però, possono valere con riguardo al provvedimento n. 480 del 17.9.2010 di cancellazione del ricorrente dal Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, ma non anche con riferimento al provvedimento n. 479 adottato dalla CCIAA in pari data, con cui si è negata la possibilità di esercitare la predetta attività in forma societaria. Ciò in quanto l’iscrizione nel Ruolo costituisce il presupposto minimo necessario per poter consentire al ricorrente di beneficiare della misura alternativa alla detenzione nei termini indicati dal Tribunale di Sorveglianza, ed in quanto tale può ritenersi derogatorio di una regola generale sancita a livello normativo. Diversamente, la richiesta di mutare la veste della ditta da individuale a societaria necessita di valutazioni ulteriori che vanno oltre quel contemperamento tra opposti interessi che l’Amministrazione è tenuta a compiere per favorire il reinserimento sociale del ricorrente, cosicchè legittimamente la CCIAA ha inibito l’inizio dell’attività in forma societaria.

In conclusione, il ricorso va accolto nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento n. 480 del 17.9.2010, che pertanto va annullato, e va respinto per la restante parte.

In considerazione dell’accoglimento parziale, le spese del giudizio vanno compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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