Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 15-07-2011, n. 27924

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe , che ha confermato la sentenza in data 12 febbraio 2009 del Tribunale di Brescia, di condanna di S.C., per il reato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 350,00 di multa, riconosciute le attenuanti generiche, l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, prevalenti sulle aggravanti contestate e la continuazione , ricorre la difesa del S., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) Il vizio di motivazione per carenza ed illogicità ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla condotta solo concorsuale del S. e alla mancata riduzione della pena inflitta dal primo giudice. Lamenta il ricorrente che la motivazione appare viziata nel punto in cui giudica la persona offesa altamente attendibile così esprimendosi in termini solo probabilistici e non di certezza. Il ritrovamento della borsetta sull’autovettura occupata dal S. e dai suoi complici non attribuisce attendibilità alla tesi della persona offesa perchè T. aveva ammesso di aver sottratto lui la borsetta; è, inoltre, illogica la motivazione che ritiene attendibile la parte lesa quando afferma di essersi avvicinata alla macchina e di essere stata trascinata da quest’ultima che partiva sgommando perchè tale ricostruzione dei fatti è contraddetta dalle dichiarazioni degli operanti. Carente è la motivazione,inoltre, quando non analizza tutte le critiche portate con l’atto di appello alle dichiarazioni della persona offesa, soprattutto quando individua l’occupante della vettura che materialmente le strappò di dosso la borsetta. La Corte omette di precisare, anche,quale sia stato l’apporto causale del S. all’azione delittuosa non potendosi questo esaurire in un generico rafforzamento dell’intento dei complici nè è stata rilevata la prova della premeditazione, nè è stato individuato l’elemento soggettivo. Lamenta, infine, il ricorrente che la Corte ha motivato genericamente l’impossibilità di addivenire ad una ulteriore riduzione di pena.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato ed ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, deve essere dichiarato inammissibile.

2.1 Va, innanzitutto, rilevato che i motivi di ricorso sono la pedissequa riproposizione dei motivi di appello, così come emerge dal prologo della sentenza impugnata: ma il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, manca di specificità.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), all’inammissibilità. Rv. 210157. 2.2 La motivazione della sentenza ,peraltro, non merita censura: la corte ha, infatti, ritenuto pienamente attendibile il racconto della parte lesa perchè riscontrato dalla descrizione dell’agguato fornita dai Carabinieri che si erano appostati a circa duecento metri dal luogo in cui si sono svolti i fatti. La Corte ha poi ritenuto del tutto fantasiosa la versione secondo la quale T. sarebbe sceso dalla macchina ed avrebbe, da solo, aggredito la donna, perchè i tempi necessari per effettuare una manovra del genere non corrispondevano alla descrizione data dai testimoni oculari. Quanto all’apporto soggettivo fornito all’azione illecita da ciascuno degli occupanti dell’autovettura la Corte l’ha congruamente individuato in una reazione punitiva, concertata e premeditata, al diniego della donna di fornire prestazioni sessuali di gruppo, sicchè l’azione stessa dimostrò di essere "una concertata e ben sincronizzata azione collettiva…". 2.3 Il ricorrente, invece, attraverso la pretestuosa deduzione di un’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.

2.4 Infatti, questa Corte di legittimità ha già deciso che: "in tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perchè il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poichè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità" (Cass. Sez. 1, sent. 3385 del 9.3.1995, dep. 28.3.1995 rv 200705).

2.4 Il ricorso, va pertanto, dichiarato inammissibile: ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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