T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 20-07-2011, n. 1386 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il raggruppamento ricorrente (costituito dalle Coop. CISS e N.E. e da E. 999, denominatosi NEC) ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’ISPE di Lecce, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi socio sanitari assistenziali, servizio di catering, pulizia e lavanderia della RSA sita in Mola di Bari.

La lex di gara ha previsto l’assegnazione:

– di 60 punti per l’offerta tecnica (sottoposta a sette criteri di valutazione, suddivisi in subelementi a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio massimo);

– di 40 punti per l’offerta economica, attribuibili secondo la formula x = XM (Pm/P) (dove x sta per punteggio dell’offerta considerata, XM per punteggio massimo attribuibile, Pm per prezzo dell’offerta più bassa e P per prezzo dell’offerta considerata).

All’esito della gara il raggruppamento controinteressato, con a capo la mandataria A. Soc. Coop., ha conseguito 88,58 punti (53 per l’offerta tecnica e 35,58 per quella economica).

Il RTI ricorrente, collocatosi al secondo posto con punti 87 (47 + 40), ha impugnato l’aggiudicazione definitiva e tutti gli atti della gara, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione di lex specialis e della par condicio concorsuale;

2) (ulteriore) violazione di lex specialis e della par condicio concorsuale;

3) violazione di lex specialis; violazione degli artt. 86 e 87 d.lgs. 163/2006; violazione dei criteri di valutazione; violazione del Regolamento regionale Puglia n. 8 del 20/12/2002; erronea presupposizione in fatto e in diritto; illogicità dell’azione amministrativa; violazione della par condicio;

4) violazione di lex specialis; violazione dei criteri di valutazione; erronea presupposizione in fatto e in diritto; illogicità dell’azione amministrativa; violazione della par condicio;

5) (ulteriore) violazione di lex specialis; violazione dei criteri di valutazione; erronea presupposizione in fatto e in diritto; illogicità dell’azione amministrativa; violazione della par condicio;

6) illogicità manifesta nella valutazione delle offerte; violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006; violazione dell’interesse pubblico alla serietà delle offerte nelle procedure di evidenza pubblica;

7) violazione di lex specialis; violazione degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006; violazione dell’interesse pubblico alla serietà delle offerte nelle procedure di evidenza pubblica; erronea presupposizione in fatto e in diritto;

8) erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 83 d.lgs. 163/2006; irrazionalità e contraddittorietà manifesta; contrarietà all’interesse pubblico;

9) violazione dell’art. 84 d.lgs. 163/2006; violazione dell’art. 4 dello Statuto ISPE di Lecce.

Si è costituita in giudizio l’Azienda ISPE di Lecce, che con il controricorso ha eccepito la parziale irricevibilità / inammissibilità delle censure, diffusamente confutando nel merito i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.

Si è altresì costituita la Soc. Coop. A., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con C.S. e Lavoro, S.O. S.p.A. e Supernova Società C., confutando a sua volta analiticamente le deduzioni delle ricorrenti e concludendo per il rigetto dell’impugnativa.

La stessa ha poi proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi con cui contesta l’ammissione alla procedura del RTI ricorrente, poiché la dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163/06 non è stata resa da tutti i suoi amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e, inoltre, la cauzione provvisoria richiesta dall’art. 75 d.lgs. cit. è costituita da una polizza fideiussoria intestata solo alla mandataria.

Con memoria notificata le ricorrenti hanno formulato motivi aggiunti avverso gli stessi provvedimenti oggetto di impugnativa, articolando le seguenti censure:

1) violazione art. 20 Statuto ISPE; violazione art. 4 Regolamento ISPE; violazione dell’art. 84 d.lgs. 163/2006; violazione dei principi di competenza, responsabilità e professionalità delle Commissioni di gara;

2) violazione del principio comunitario di concorrenzialità; violazione della par condicio e della massima partecipazione; violazione dell’affidamento; illogicità dell’azione amministrativa;

3) violazione della par condicio e della massima partecipazione; violazione dell’affidamento; illogicità dell’azione amministrativa; violazione delle garanzie della Pubblica Amministrazione nelle procedure di evidenza pubblica; violazione del principio di continuità della gara;

4) (ulteriore) violazione del principio di continuità della gara;

5) violazione di lex specialis; violazione della par condicio.

La trattazione dell’istanza cautelare proposta con il ricorso è stata rinviata alla Camera di Consiglio della stessa udienza fissata per la discussione nel merito del ricorso (in quella sede cancellata dal ruolo).

Le parti hanno esibito documentazione e prodotto memorie a sostegno delle rispettive difese.

All’udienza pubblica dell’8 giugno 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione ed è stato pubblicato il dispositivo della sentenza n. 1049 del 13 giugno 2011, ai sensi dell’art. 120, nono comma, cod. proc. amm.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio intende preliminarmente procedere ad una valutazione circa l’ordine di trattazione dei ricorsi, tenendo conto della fattispecie sottoposta al suo esame.

Com’è ampiamente noto, con la sentenza del 7 aprile 2011 n. 4 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha rinnovato l’indirizzo seguito nella sua precedente pronuncia del 10 novembre 2008 n. 11, rafforzando il convincimento della necessità del prioritario esame del ricorso incidentale, rivolto a censurare l’ammissione alla gara del ricorrente principale e che – qualora accolto – priva quest’ultimo della legittimazione a contestare l’esito della gara (legittimazione spettante esclusivamente ai soggetti che ad essa siano stati regolarmente ammessi).

Non va tuttavia trascurato che, talvolta, i rilievi sollevati dal ricorrente incidentale conducono quello principale a reagire avverso le regole della gara che si assumono preclusive della sua partecipazione (come nel caso di specie, in cui la prima delle censure del RTI A., riguardante le dichiarazioni rese ex art. 38 d.lgs. n. 163/06, ha indotto le ricorrenti a censurare le previsioni del disciplinare e i modelli predisposti: cfr. il secondo dei motivi aggiunti).

Il che comporta che, all’atto di pronunciarsi sul ricorso incidentale, il Tribunale è chiamato a verificare altresì la legittimità delle regole di gara che escluderebbero il partecipante già ammesso, privandolo di conseguenza della legittimazione processuale.

In altri termini, le rispettive censure forniscono un’opposta lettura delle norme della lex specialis e – nella prospettiva del ricorrente principale – tendono a minarne alla radice il fondamento, onde far valere (quanto meno) l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara.

In tale evenienza, il Giudice non può sottrarsi al dovere di trattare le parti in condizioni di parità, preservando un principio (di "parità delle armi") che è immanente nell’ordinamento processuale, è stato assunto a fondamento della decisione della Plenaria n. 11/2008 e viene espressamente riaffermato nella successiva pronuncia n. 4/2011.

Pertanto, l’interesse strumentale assume in tal modo precipuo rilievo, per cui (anche per esigenze di completezza e di organicità) può indurre ad esaminare prioritariamente il ricorso principale.

Il Collegio ritiene dunque, nella presente fattispecie, di procedere dapprima all’esame di esso e dei motivi aggiunti successivamente spiegati, nell’ordine in cui le censure sono state prospettate.

2.1- Con il primo motivo di ricorso, la Coop. CISS e le Società del raggruppamento deducono che la S.O. spa non ha prodotto il proprio atto costitutivo, violando così l’obbligo posto a pena di esclusione dal disciplinare di gara.

La deduzione è erronea.

Esse si riferiscono all’atto costitutivo della F. S.p.A. rep. n. 39456 dell’1/8/1985 (ma non già, come impropriamente asseriscono, della socia GEPI S.p.A.), unitamente al quale risulta esibito anche il contratto per Notar Stame rep. n. 45756 del 17/12/2001, di fusione per incorporazione delle Società S. S.p.A. e S.O. S.r.l. nella F. S.p.A.

Nel contratto si dà atto altresì del mutamento di denominazione del nuovo soggetto in S.O. S.p.A. a far data dall’efficacia della fusione e, inoltre, all’art. 7 (pagg. 9 ss.) sono interamente trascritte le modificazioni intervenute quanto a denominazione, oggetto sociale, ecc.

Ciò consente di ripercorrere le vicende societarie che hanno dato vita al soggetto offerente, assolvendo alle prescrizioni del disciplinare.

2.2- Quanto al secondo motivo, si sostiene che l’aggiudicataria ha utilizzato, nella redazione dell’offerta tecnica, caratteri di scrittura inferiori a quanto stabilito dal bando (che ha richiesto la stesura in "corpo" 11), così da poter contenere nelle 20 pagine tutte le proposte e aggiungervi specificazioni, che invece le altre Ditte non hanno potuto esplicare per ragioni di spazio.

Anche tale censura va disattesa, dal momento che l’utilizzo di un corpo 11 nella redazione dell’offerta tecnica è stata stabilita al solo fine di agevolare il lavoro della Commissione senza che se ne possa inferire la comminatoria dell’esclusione, risultando nella specie agevole la lettura del testo e considerando che l’aggiudicataria non ha tratto alcun indebito vantaggio, avendo contenuto la propria proposta tecnica in 18 pagine sulle 20 consentite anche con spazi e tabelle.

2.3- Con la terza censura si contesta l’attribuzione del massimo punteggio ottenibile (p. 4), assegnato all’aggiudicataria per l’offerta tecnica, in riferimento al criterio A) e al subelemento del numero di operatori, del loro ruolo ed inquadramento, della copertura oraria del servizio, ecc.

Si evince dal verbale del 25/6/2010 n. 8 che la Commissione ha valutato "ottima" la proposta del RTI A., con riguardo all’utilizzazione di tre infermieri professionali ed otto operatori di assistenza in più rispetto a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 8/2002 per la tipologia di struttura di cui trattasi (che ne prevede, rispettivamente, 6 e 9, laddove il RTI aggiudicatario ha proposto 9 infermieri professionali e 17 operatori addetti all’assistenza di base).

Tale offerta migliorativa trova effettiva corrispondenza nella documentazione di gara, in quanto:

a) l’offerta tecnica indica chiaramente in "N. 9 Infermieri professionali e N. 17 Operatori addetti all’assistenza di base" il "numero di operatori permanenti da utilizzare per l’espletamento del servizio in parola" (cfr. pag. 1);

b) i chiarimenti presentati, a loro volta, distinguono il costo delle unità addette all’espletamento del servizio, computando ugualmente n. 9 infermieri professionali e n. 17 tra OSS e OSA, quantificando il costo orario in relazione all’anzianità e alla qualifica (cfr. tabella "B" delle giustificazioni del 14/10/2010).

La valutazione della Commissione è palesemente riferita a tale offerta e non già – come inteso dalle ricorrenti – alla dotazione indicata alla pag. 5 dell’offerta A. (che invece, come affermato dalla difesa dell’Azienda resistente, riguarda un’ipotesi ulteriormente migliorativa non considerata nella valutazione).

Di converso si giustifica che, per la stessa voce, il raggruppamento ricorrente non abbia ottenuto alcun punto, atteso che nessuna unità ulteriore rispetto al rapporto minimo dell’indicato Regolamento è stata prevista (cfr. verbale della Commissione di gara del 23/6/2010 n. 7).

2.4- Il quarto motivo di ricorso attiene alla valutazione del "progetto di servizi e attività aggiuntive rispetto a quelli previsti nel Capitolato" (punto b) del disciplinare, pag. 10).

Si contestano in particolare le valutazioni inerenti ai subelementi della "coerenza esterna ed interna" del progetto e del "grado di implementazione del modello tecnicogestionale di funzionamento della struttura".

Si censura l’assegnazione del massimo punteggio (4 punti) all’aggiudicataria, la cui proposta è stata in entrambi i casi considerata "ottima" (verbale del 25/6/2010 n. 8).

Il raggruppamento ricorrente ha invece conseguito, rispettivamente, punti 3 e punti 4 (verbale del 23/6/2010 n. 7).

Sulla scorta delle considerazioni manifestate, si adduce che andava attribuito l’ulteriore punto per "coerenza interna ed esterna" al RTI NEC, mentre andavano sottratti 2 punti (1+1) al RTI aggiudicatario (pag. 10 del ricorso).

La pretesa delle ricorrenti di far valere la bontà delle proprie valutazioni (nonché di indurre il Tribunale ad effettuare un marcato controllo giurisdizionale sulla valutazione dell’organo tecnico preposto) si scontra con l’impossibilità di estendere l’intervento del Giudice adito oltre la verifica estrinseca della logicità del giudizio.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio intende espressamente riaffermare, è infatti escluso che il Giudice amministrativo possa sovrapporre il proprio giudizio, in quanto sfornito delle cognizioni necessarie, all’apprezzamento formulato, nel merito delle questioni tecniche, dall’apposita Commissione (cfr., da ultimo, Cons. Stato – Sez. V, 8 marzo 2011 n. 1464: "si osserva in linea di diritto, che in sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate nelle gare d’appalto le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito della valutazione, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro applicazione. Le valutazioni della Commissione di gara in ordine all'(in)idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara costituiscono, invero, espressione di un potere di natura tecnicodiscrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnicodiscrezionali, non sindacabili se non sotto il profilo dei criteri").

Nella specie, avuto riguardo alla formulazione dei giudizi della Commissione (che nei verbali richiamati ha in ogni caso fatto riferimento, ponendoli tra parentesi, agli elementi significativi dell’offerta considerati), è escluso che possa rinvenirsi alcun profilo di manifesta illogicità o incoerenza dei punteggi assegnati.

2.5- Anche per quanto attiene alla quinta censura vanno svolti i medesimi rilievi, poiché viene ugualmente contestata la valutazione concernente la "capacità di attivazione delle risorse comunitarie e territoriali per la costituzione della rete sociale" (punto g) del disciplinare, pag. 11).

Si reclama che la Commissione doveva meglio valutare i 3 progetti presentati e rilevare le numerose attività svolte per attivare risorse comunitarie, assegnando al RTI ricorrente il massimo punteggio (6) e non l’unico punto attribuito (pag. 12 del ricorso).

La Commissione ha al proposito evidenziato che "non risulta nessun tipo di coinvolgimento delle aziende costituenti l’ATI alle iniziative in questione" (verbale n. 7 cit.), poiché la sua partecipazione si limita all’attività di stage presso la sua sede amministrativa, escludendo altresì che si sia dimostrata la capacità di attivazione delle risorse finanziarie.

Il giudizio espresso risulta compiutamente formulato in relazione ai dettami del disciplinare e alla necessità di una rilevante capacità attrattiva di risorse finanziarie, non esauribile nella generica attività promozionale vantata dal RTI NEC.

2.6- Il sesto motivo si incentra sulla contraddittorietà tra le offerte tecnica ed economica del RTI aggiudicatario, nonché sull’insufficienza delle giustificazioni rese a dimostrazione della congruità dei costi.

Si adduce in particolare:

– la mancanza di giustificazione dei costi per il notevole programma di formazione;

– l’assenza di quantificazione dei costi per le risorse aggiuntive (responsabile dei servizi catering e pulizia e lavanderia, servizio di manutenzione del verde);

– l’indicazione nelle giustificazioni del costo di due unità appartenenti al profilo professionale OSA anziché OSS.

Anche in relazione a quanto si dirà al successivo punto 2.7, i rilievi sollevati vanno disattesi, poiché l’aggiudicataria risulta aver giustificato le voci di costo, tenendo conto che:

– la tenuta dei corsi di formazione è curata direttamente e non esternalizzata;

– i costi del personale del catering sono analiticamente giustificati (cfr. tabella "C" a pag. 5 dei chiarimenti del 14/10/2010);

– per il servizio di pulizia e lavanderia è previsto un responsabile unico, mentre il servizio di manutenzione del verde è compreso nella prestazione dei servizi generali di pulizia della struttura e delle pertinenze;

– il personale OSA è equivalente al personale OSS nelle more dell’adeguamento delle strutture, prescritto dal Regolamento regionale n. 4/2007.

2.7- Anche la settima censura intende far valere, sotto altro profilo, l’incongruità dell’offerta del RTI aggiudicatario, sostenendo la mancata dimostrazione, nelle giustificazioni offerte, di una serie di voci di costo (personale aggiuntivo, formazione, personale OSA, servizio lavanderia, responsabili catering e pulizia, manutenzione del verde).

Le ricorrenti procedono al riguardo all’analitica esposizione di propri calcoli, da cui desumono di dimostrare l’asserita incongruità dell’offerta.

Ciò nonostante, il Tribunale non può accedere alla pretesa di una verifica così sottile degli elementi di giustificazione presentati dal partecipante alla gara, spettando anche in tal caso alla Commissione il potere di considerare la congruità dell’offerta e la satisfattività dei chiarimenti richiesti, con attività che è anch’essa espressione di un potere tecnicodiscrezionale, riassumibile con formule che rinviino alle giustificazioni offerte e non sindacabile se non per manifesta illogicità (cfr. TAR Lazio – Sez. II, 2 dicembre 2010 n. 35031: "La verifica di congruità dell’offerta, quindi, è espressione di un potere tecnicodiscrezionale del committente sindacabile entro limiti prevalentemente segnati dalla manifesta illogicità, erroneità o del travisamento dei fatti, e si sostanzia in un giudizio globale e sintetico sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme. Proprio in considerazione della descritta natura di siffatto giudizio, la sua motivazione, mentre deve essere rigorosa ed analitica nel caso di ritenuta anomalia dell’offerta, che ne implichi l’esclusione dalla gara, non deve essere altrettanto puntuale ed analitica nel caso di offerta ritenuta congrua, essendo sufficiente in tal caso anche una motivazione sintetica ed espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa interessata. In quest’ultimo caso quindi, quando l’Amministrazione ritenga convincenti le giustificazioni fornite, non occorre che la determinazione si basi su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni, ma incombe su chi contesta l’aggiudicazione l’onere di individuare specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnicodiscrezionale dell’Amministrazione era manifestamente irragionevole").

Nel caso di specie, la Commissione dà conto di aver proceduto ad "attenta valutazione", specificando di aver rivolto l’esame ai giustificativi dati da "economia del metodo di prestazione del servizio, condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente, originalità del progetto", pervenendo al giudizio di idoneità delle giustificazioni e di congruità e coerenza dell’offerta (verbale del 17/11/2010 n. 10), mentre i pur analitici conteggi delle ricorrenti non ne manifestano macroscopici vizi, poiché scompongono le giustificazioni dell’aggiudicataria senza tener conto degli elementi rappresentati e valutati dalla Commissione, in particolare l’economia del metodo di prestazione del servizio e le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente.

2.8- Con l’ottavo motivo del ricorso, deducendo l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 83 d.lgs. 163/2006, l’irrazionalità e contraddittorietà manifesta e la contrarietà all’interesse pubblico, le ricorrenti affermano che la sopra ricordata formula, impiegata per l’assegnazione del punteggio all’offerta economica, penalizza oltre modo la proposta migliore.

Nella specie adducono che i ribassi praticati (11,1%, il migliore in assoluto delle ricorrenti, e superiore di 10 punti percentuali al minimo ribasso offerto da ATI A.: 0,08%) pongono le due proposte agli estremi opposti della gamma delle offerte economiche dei partecipanti alla gara, ma ciò nonostante ha consentito di avvantaggiarsi solamente di una differenza di meno di 5 punti (40 a 35,58).

A tal riguardo, il Collegio osserva (sulla scorta delle giurisprudenza che ha già affrontato l’argomento: cfr. TAR Veneto – Sez. I, 10 gennaio 2011 n. 12) che il quinto comma dell’art. 83 cit. demanda ad apposito regolamento la fissazione di metodologie per consentire di riassumere in un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa, stabilendo espressamente che "per i servizi, (esso) tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice".

Ciò posto, i richiamati decreti adottano la similare formula adoperata nella specie (cfr. allegato "A" richiamato dall’art. 4 del DPCM n. 117/99); sicché i provvedimenti in parola, "a prescindere dalla loro recezione nel regolamento di attuazione del Codice (non ancora vigente al momento dell’emanazione del bando della gara per cui ora è causa), devono dunque intendersi a tutt’oggi come vigenti e costitutivi di una disciplina di principio già applicabile nelle more dell’entrata in vigore del regolamento medesimo, e ciò anche avuto riguardo alla disciplina transitoria contenuta negli artt. 253, comma tredici, e 256, comma 4, del D.L.vo 163 del 2006" (TAR Veneto, cit.).

Il Collegio intende aderire a tale indirizzo interpretativo, non potendosi censurare la scelta della Stazione appaltante che abbia adoperato la formula matematica reputata a livello statale maggiormente idonea ad assicurare certezza nella determinazione del punteggio, nonché il giusto parametro di corrispondenza tra le offerte.

Sotto tale profilo, non si può infatti accedere alla tesi delle ricorrenti, che vorrebbero che si fosse potuto utilizzare l’intero differenziale, poiché proprio tale metodo condurrebbe all’ingiustificato effetto di premiare indebitamente l’offerta migliore in assoluto (finanche, in ipotesi, con 40 punti di scarto, anche qualora tutte le offerte si pongano in immediata successione).

2.9- L’ultima contestazione proposta col ricorso si rivolge alla nomina del geom. Filieri quale Presidente della Commissione di gara (nonché di responsabile del procedimento), in asserita violazione dell’art. 84 d.lgs. 163/2006 e dello Statuto dell’ISPE di Lecce, il cui art. 4 affida al direttore amministrativo con funzione apicale il compito di cui trattasi.

Si denuncia, inoltre, l’ulteriore violazione dell’indicata norma, censurando che la Commissione sia composta da commissari non esperti nello specifico settore.

Entrambe le doglianze vanno disattese.

Quanto alla nomina del funzionario dell’Azienda quale Presidente delle Commissioni di gara (in sostituzione del direttore amministrativo, ordinariamente deputato in virtù del Regolamento interno), si osserva che, con delibera dell’ISPE del 9/1/2008 n. 3, sono state attribuite al geom. Filieri "le funzioni vicarie di Direttore, nei casi di assenza, malattia o impedimento, anche temporaneo, del Direttore Amministrativo."

La successiva delibera del 24/11/2009 n. 89 dà poi conto delle ragioni (soprattutto, l’inadeguatezza della dotazione organica) che hanno indotto a conferire al suddetto la funzione di Presidente delle Commissioni di gara.

Il Collegio non ravvisa l’illegittimità della scelta operata, poiché il terzo comma dell’art. 84 cit. ammette la sostituzione con il dipendente incaricato di funzioni apicali, garantendo flessibilità per le esigenze organizzative di ciascun Ente e la preminente esigenza di assicurare la formazione della Commissione.

Nella specie, non si può porre in dubbio che la sostituzione del dirigente, ad opera del funzionario incaricato delle stesse funzioni, sia ammissibile allorquando l’Ente manifesti di versare in condizioni di carenza di organico, che rendono necessario l’affidamento vicario delle funzioni, al fine di non distogliere il titolare dell’ufficio dai generali compiti assegnatigli, per dover concentrare la massima parte della sua attività nella presidenza delle Commissioni di gara, che impegna per un considerevole arco di tempo.

In ordine alla nomina degli altri componenti, non è dubitabile la ricorrenza in capo agli stessi della qualità di esperti del settore, posto che la richiamata delibera del 24/11/2009 n. 89 forma la Commissione con un docente universitario di diritto amministrativo, un dirigente o funzionario e un avvocato esperti in appalti e contratti pubblici, un dirigente o funzionario esperto in organizzazione sociosanitaria (né le ricorrenti propongono puntuali censure riguardanti i soggetti individuati e la loro idoneità a ricoprire la carica, in relazione ai curriculum presentati).

Conclusivamente, per tutte le ragioni illustrate il ricorso va interamente respinto.

3.- I motivi aggiunti depositati il 25/3/2011 (fatta eccezione del n. 4: "violazione del principio di continuità della gara") non contengono autonome censure, bensì l’impugnativa delle disposizioni di gara ove ritenute preclusive della partecipazione (rispetto a quanto dedotto dal ricorrente incidentale), nonché la diversa specificazione dei motivi articolati in ricorso.

Con riguardo alla suesposta autonoma censura di violazione del principio della continuità della gara di appalto (con il corollario della concentrazione delle operazioni in un’unica seduta o, al massimo, in poche sedute vicine), ne va affermato il carattere solo tendenziale, non dovendosi escludere la concreta necessità che – soprattutto allorquando l’appalto vada aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e debbano, quindi, compiersi complessi accertamenti tecnici – il principio subisca una legittima deroga, per il preminente interesse all’effettuazione di scelte ponderate.

Nel caso in esame, è indubbio che la valutazione delle molteplici componenti delle offerte ammesse alle gare abbia giustificato lo svolgimento delle operazioni della Commissione nell’arco di nove mesi (dal 12 marzo al 3 dicembre 2010), termine congruo in relazione alle circostanze del caso concreto.

4.- Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile (recte, improcedibile) per carenza di interesse, poiché la pronunciata infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti, comportando la conferma dell’aggiudicazione disposta, priva il concorrente che ha conseguito siffatta utilità dell’interesse a contestare ulteriormente l’ammissione alla gara del ricorrente principale.

5.- Le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la specificità e complessità degli elementi di fatto che caratterizzano l’appalto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

a) respinge il ricorso principale;

b) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

c) compensa interamente tra tutte le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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