Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 15-07-2011, n. 28073 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 16 febbraio 2010 dal Tribunale di Tivoli, Sez. Palestrina, che ex art. 444 c.p.p. aveva disposto, su concorde richiesta delle parti, l’applicazione della pena di mesi giorni 20 di arresto e 8.000,00 Euro di ammenda, pena sospesa e non menzione, nei confronti di M.L., per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) ed altro, chiedendo l’annullamento limitatamente alla parte in cui il giudice non aveva ordinato la demolizione delle opere abusive, per violazione di legge per erronea lettura delle norme sostanziali e processuali applicate, in particolare del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.

Motivi della decisione

L’ordine di demolizione, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9 è sanzione sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito (cfr. Cass., Sez. Unite, 24/7/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336) ed il giudice la deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti.

Infatti alla sentenza di patteggiamento conseguono tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall’art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (in quanto non si tratta di pena accessoria, nè di misura di sicurezza). Nessuna rilevanza può poi essere attribuita al fatto che l’ordine stesso non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti: per il giudice l’ordine di demolizione è un atto dovuto, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti, e l’imputato ne deve tenere comunque conto nell’operare la scelta del patteggiamento (vedi, tra le altre, Sez. 3, n. 9891 del 5/3/2009, Brandi, n. 24087 del 13/6/2008, Cacioppoli, Rv. 240539 e n. 7617 del 3/7/2000, n. 7617, Pusateri).

Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, poichè questa Corte può riparare all’omissione di cui trattasi, emettendo direttamente il provvedimento dovuto, obbligatorio ex lege ed estraneo alla discrezionalità del giudice di merito (da ultimo Sez. 3, n. 16390 del 27/4/2010, P.G. in proc. Costi, Rv. 246769), La disposta demolizione, ovviamente, se già integralmente eseguita, non potrà trovare esecuzione coattiva, visti gli artt. 608, 611 e 620 c.p.p..

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che impartisce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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