Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-12-2011, n. 25965 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con il decreto impugnato (dep. il 9.9.2008) la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente.

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dinanzi al TAR Campania il 17.10.1997 ed è stato definito con sentenza del 18.7.2007.

La Corte di appello, rilevato che dalla sentenza del TAR si evinceva l’evidente infondatezza della pretesa di parte attrice, ha rigettato la domanda, compensando le spese.

Contro il detto decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

L’Amministrazione intimata resiste con controricorso. In via preliminare eccepisce la tardività del ricorso perchè notificato il 31.10.2009 avverso decreto depositato il 9.9.2008.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

1.2.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.1- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività è infondato perchè, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, il ricorso è stato notificato nei termini (un anno e 45 giorni dal 16 settembre 2008).

2.2.- Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e formula il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: "se è illegittimo il decreto della Corte di appello che abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, e segg., ritenendo che la consapevolezza, nella parte, della infondatezza della propria istanza nel giudizio che ha avuto durata non ragionevole esclude che la parte stessa possa aver subito alcun pregiudizio". 3.- Il ricorso è fondato perchè in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacchè l’esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo; l’esito sfavorevole del giudizio può tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell’indennizzo, allorchè la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla, se non temeraria, comunque fortemente aleatoria (Sez. 1, Sentenza n. 24107 del 13/11/2009).

Cassato il decreto impugnato, la Corte può decidere la causa nel merito e, stante la durata complessiva del giudizio presupposto di 9 anni e 9 mesi circa, ritenuta quella ragionevole pari a tre anni, per il ritardo di sei anni e nove mesi deve essere liquidato un indennizzo per danno non patrimoniale di Euro 5.999,00. Ciò alla luce della giurisprudenza per la quale la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.999,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600 per diritti e Euro 490,00 per onorar, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità, in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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