Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 15-07-2011, n. 28072 Pene accessorie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Fermo con sentenza del 17 dicembre 2009, nei confronti di S. E., imputato del delitto p. e p. dall’art. 81 cpv, art. 61 c.p., n. 11 e art. 609-bis c.p., commesso in danno di N.C. G. e P.A.M., in Fermo in epoca antecedente e prossima al giugno 2009, ha applicato, ex artt. 444 e ss. c.p.p., concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi dodici di reclusione, pena sospesa alle condizioni di legge e non menzione;

che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in riferimento all’art. 609 nonies c.p., comma 1, avendo il giudice omesso di applicare la prescritta pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

Considerato che il motivo di ricorso è fondato, in quanto la citata disposizione prevede che sia irrogata la pena accessoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta;

che, di conseguenza, deve essere disposto l’annullamento della sentenza, limitatamente a tale omessa applicazione, senza rinvio, in quanto questa Corte può disporne direttamente l’applicazione in base al disposto di cui all’art. 620 c.p.p., lett. l).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, pena accessoria che applica.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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