Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 15-07-2011, n. 28070 Sospensione condizionale concedibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 16 febbraio 2010, il G.I.P. presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale nei confronti di M.M. per il reato di cui all’art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, commesso fino al 30 giugno 2009, ha applicato, su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione ed Euro 6.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena;

che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione censurando l’illegittima concessione della sospensione condizionale della pena in violazione del limite di cui all’art. 163 c.p. (posto che in concreto non si pone la questione del trattamento più favorevole previsto per l’infraventunenne o l’ultrasettantenne);

che il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale si chiede che in caso di annullamento della sentenza gli atti vengano trasmessi al Tribunale di Treviso;

Considerato che il motivo di ricorso è fondato, in quanto ai sensi dell’art. 163 c.p. può essere consentita la sospensione condizionale della pena solo se questa rientra nel limite massimo di due anni di reclusione;

che la richiesta di applicazione pena era stata subordinata alla concessione di detto beneficio;

che, di conseguenza, deve essere disposto l’annullamento della sentenza, senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Treviso per nuovo giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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