Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 15-07-2011, n. 28061 Notificazione Nullità e sanatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell’8 aprile 2010 (depositata il 26 aprile 2010) ha confermato la sentenza emessa del 14 febbraio 2008 del Tribunale di Catanzaro, all’esito di giudizio immediato, che aveva condannato B.A. alla pena di anni due di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 56, 609 bis e 610 c.p., commessi in danno di D.E., in (OMISSIS).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 601 c.p.p., per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello. Mentre la notifica al difensore si era perfezionata, risulterebbe del tutto mancante quella all’imputato, per cui consegue la nullità del decreto di citazione e della sentenza.

2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle censure già contenute nell’atto di appello in ordine alla inattendibilità della persona offesa ed all’attendibilità del teste Siriani.

3. Contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3. 4. Violazione art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa motivazione in ordine al negato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse, sulle contestate aggravanti e sulla decisione di non determinare la pena nel minimo.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Effettivamente il decreto di citazione per il giudizio di appello non risulta notificato nella residenza dell’imputato, nè altrove. In tal caso, non si tratta di violazione delle sole regole circa le modalità della notifica, ma di vera e propria omissione della notifica.

Infatti le Sezioni Unite, con la sentenza n. 119 del 7 gennaio 2005, Palumbo, Rv.229539, hanno precisato che secondo l’art. 179 c.p.p., comma 1, sono insanabili le nullità derivanti dalla omessa citazione dell’imputato, mentre l’art. 184, comma 1 stabilisce che la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni o notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. La giurisprudenza successiva ha ribadito che si verifica "la nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 179 c.p.p. … soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.." (cfr. Sez. 6, n. 34170 del 26/8/2008, Fonzi, Rv.

240705).

La nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro per omessa citazione dell’imputato inficia, di conseguenza, la sentenza della Corte di appello qui impugnata, che deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, dovendosi perciò considerare assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso proposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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