T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 20-07-2011, n. 800 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente si è collocata al settimo posto della selezione indetta dall’Università di Sassari per la stipulazione di due contratti per attività di ricerca della durata di due anni con eventuale rinnovo per altri due anni, in favore di giovani ricercatori che hanno maturato all’estero un triennio di attività di ricerca.

Con ricorso notificato il 10.9.2010 e depositato il 22/9 la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, formulando le seguenti censure:

1) violazione della legge regionale n. 3 del 5/3/2008, con particolare riferimento all’articolo 4eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, travisamento dei fatti e disparità di trattamento;

2) eccesso di potere per violazione del principio di imparzialitàdisparità di trattamento violazione dell’articolo 3 del bando della selezione D.R. 2210/09;

3) eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, violazione del principio di trasparenza e violazione dell’articolo 4 del bando di gara;

4) eccesso di potere per omessa e/o insufficiente motivazione e violazione dell’articolo 4 del bando di gara.

Si sono costituiti in giudizio sia l’amministrazione universitaria che i 2 controinteressati vincitori del contratto di ricerca, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

In particolare è stato evidenziato che i contratti sono stati stipulati nell’ottobre 2010.

Alla Camera di consiglio del 13 ottobre 2010 la domanda cautelare è stata riunita al merito.

All’udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La ricorrente ha ottenuto dal Comitato Scientifico di Ateneo il miglior punteggio, in assoluto, rispetto a tutti gli altri candidati, per il "progetto" (92 punti riconosciuti).

Ha ottenuto una ottima valutazione per il criterio di "qualità delle istituzioni" (Losanna), con punti 85.

Ha invece ottenuto uno scarsissimo punteggio per i "contributi scientifici" (in quanto ha delle pubblicazioni, ma solo in relazione a 5 partecipazioni/relazioni a Congressi- v. curriculum, pag. 2), conseguendo per questa categoria solo 5 punti su 100.

In sintesi la ricorrente R. ha ottenuto, all’unanimità, le seguenti valutazioni/giudizi (cfr. tabella A allegata al verbale n. 3 del 19 maggio 2010):

*5 per "contributi scientifici" (sufficiente);

*50 per "curriculum scientifico" (sufficiente);

*85 per "qualità delle Istituzioni" dove il proponente ha studiato (elevata);

*92 per il "progetto" (elevata)

Somma ponderata (in relazione alla percentuale di incidenza dei 4 criteri, rispettivamente, per: 35%; 25%; 10%; 30%) ottenuta 50 punti su 100, collocandosi al 7° posto.

I due vincitori (P. e C.) hanno invece ottenuto (nel globale ponderato), rispettivamente, 86 e 83 punti.

Seguono F. (3^ con 73), Murruzzu (4^ con 70); Giunta (5^ con 67); Lecis (6^ con 56).

1)PRIMO VIZIO.

Non costituiva "requisito" previsto dal bando l’essere ancora impegnati all’estero (e il bando non è stato impugnato dalla ricorrente).

Fra i requisiti vi era solo (sub art. 3 n. 2) "l’aver svolto per almeno 3 anni attività di ricerca all’estero".

La circostanza che siano stati ammessi candidati (tutti eccetto P.) che beneficiano già -a diverso titolo- di altri programmi di rientro, ed operanti, a termine, presso Università sarde, non rappresentava uno specifico limite e/o impedimento alla partecipazione alla selezione per ottenere il contratto biennale (prorogabile per altri 2 anni).

Non costituiva cioè "causa di esclusione" dalla presente procedura l’aver fruito o il fruire di altre borse di studio (Master and Back o assegni di ricerca), considerato che il bando non poneva tale espressa limitazione.

Il Comitato Scientifico di Ateneo ha inserito, quindi (la permanenza all’estero), solo come titolo di "preferenza" per favorire -unicamente in caso di parità di punteggio- il rientro del candidato.

Né si può sostenere che, in diretta applicazione dell’art. 4 lett. f) della LR 3/2008 tale vincolo sia stato "espresso" dal legislatore, rilevato che unica condizione posta da tale norma è che i beneficiari abbiano maturato l’esperienza triennale all’estero.

E altri requisiti "impliciti" non si ricavano dalla norma e comunque non sono stati stabiliti dal bando (che non è stato impugnato), che non ha posto ulteriori "requisiti di ammissione".

2) SECONDO VIZIO.

Il bando, all’art. 4, conteneva la previsione secondo la quale il Comitato Scientifico di Ateneo si dovrà esprimere con motivato parere sulla:

valenza scientifica del candidato nel contesto internazionale nonché capacità di svolgere attività di ricerca autonoma;

valenza scientifica del progetto presentato con riferimento ai potenziali benefici per l’internazionalizzazione dell’Università;

congruità del finanziamento richiesto con il progetto.

Il Comitato, secondo il comma successivo "si avvarrà inoltre della valutazione di due esperti internazionali nel settore di riferimento dell’argomento progettuale presentato".

Sostanzialmente la valutazione è "propria" del Comitato, con l’ "ausilio" anche degli esperti internazionali, nel settore dell’argomento progettuale presentato.

E’ opportuno richiamare a questo proposito anche il precedente articolo 3, che prevedeva due diverse tipologie di"esperti":

A) indicazione degli "esperti stranieri" che sottoscrivono 2 lettere di referenza personale/presentazione del candidato;

B) indicazione dei "nominativi" di due "esperti" (diversi dai precedenti), competenti ad esprimere un "giudizio sul programma di ricerca presentato".

Trattasi in sostanza, il primo, di un "giudizio sul candidato" (che viene subito allegato, e presentato unitamente alla domanda dal partecipante); mentre il secondo è un "giudizio sul programma" che verrà acquisito successivamente dall’Università, con riferimento agli esperti "indicati" dal candidato (giudizio che non può essere espresso da soggetti appartenenti all’Università di Sassari, o alla sede di provenienza del candidato).

Per questo secondo giudizio (valutazione del progetto da parte di 2 esperti italiani o stranieri) il Comitato Scientifico di Ateneo si è trovato, in alcuni casi, a non riuscire ad acquisire concretamente il giudizio (da parte dei soggetti"nominativi" indicati in domanda dal candidato); ha ritenuto quindi di poter optare (in favore di "tutti" i candidati) per la "sufficienza" di un solo giudizio di "un esperto" acquisito sul programma presentato, al fine di consentire la definizione della procedura (che avrebbe altrimenti rischiato il blocco o lo stallo nell’assegnazione dei finanziamenti comunitari).

Le valutazioni sul progetto sono state rese dunque dal Comitato Scientifico di Ateneo, in proprio e con l’ausilio di un giudizio di un esperto. E ciò è avvenuto anche per la terza graduata F., posto che l’acquisizione del parere è nel frattempo intervenuta, prima dell’esame/valutazione da parte del Comitato Scientifico di Ateneo (cfr. inizio del verbale n. 3 del 19.5.10, che dà atto che è pervenuto per tale candidata il parere dell’esperto internazionale; oltre che di quello, di cui si era disposta l’acquisizione -"in sostituzione", da parte del Direttore del Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società, nella precedente seduta, al fine di consentire la valutazione anche del progetto di questa candidata, che risultava, altrimenti, sprovvista del parere).

Non era prevista dal bando sanzione di esclusione per il caso di mancata acquisizione concreta del parere sul progetto da parte di uno dei due esperti internazionali (il candidato doveva solo "indicare" i nominativi, a differenza delle lettere di referenza personali che andavano anche allegate alla domanda).

E il Comitato Scientifico di Ateneo ha ritenuto di poter considerare e valutare i progetti anche con l’ausilio di "un solo" parere di esperto internazionale (e dal bando non discendono vincoli impeditivi), considerato che il giudizio è comunque del Comitato che si "avvale" dei pareri resi. Ma in carenza di uno dei pareri, scaduti i termini, il Comitato poteva "prescinderne" e compiere le proprie valutazioni (il principio generale in materia è espresso all’art. 16 2° comma della L. 241/1990).

3) TERZO VIZIO

Il bando (art. 4) prevedeva che "la selezione delle proposte è affidata ad un Comitato Scientifico di Ateneo che dovrà esprimere motivato parere su (valutazione minima ed essenziale di 3 elementi):

*valenza scientifica del candidato nel contesto internazionale di riferimento nonché capacità dello stesso di svolgere attività di ricerca autonoma;

*valenza scientifica del progetto presentato, con riferimento anche al contesto internazionale e ai potenziali benefici per l’internazionalizzazione dell’Università;

*congruità del finanziamento richiesto con il progetto presentato".

Il Comitato Scientifico di Ateneo, nella seduta del 18 marzo 2010 (verbale n. 1) forniva una griglia di dettaglio, stabilendo che "saranno valutati, anche in congruenza con le linee guida 2005 del MIUR per il programma Rientro dei cervelli:

1) la qualità dei "contributi scientifici" apportata dal candidato in relazione alla fase di carriera e all’età; in particolare sarà considerata la collocazione scientifica di lavori, la continuità e la diffusione nella comunità scientifica; (criterio al quale è stato attribuito il 35% di "peso");

2) il "curriculum scientifico" del proponente in relazione alla fase di carriera, e la sua competenza specifica nel campo di indagine proposto. In particolare sarà valutata l’importanza che l’acquisizione delle competenze scientifiche del proponente riveste all’interno del sistema universitario italiano (criterio al quale è stato attribuito il 25% di "peso");

3) la "qualità delle istituzioni dove il candidato ha studiato ed operato" (criterio al quale è stato attribuito il 10% di "peso")

4) la "validità del progetto di ricerca proposto"; in particolare dovrà essere valutata l’originalità del progetto di ricerca, il suo apporto potenziale al progresso delle conoscenze scientifiche in ambito internazionale, la chiarezza con cui il progetto individua e descrive gli obiettivi finali e intermedi della ricerca, la congruenza tra il progetto proposto e la struttura in cui si intende svolgerlo, la congruità del finanziamento richiesto (criterio al quale è stato attribuito il 30% di "peso").

In sostanza la ricorrente lamenta che il Comitato scientifico, così agendo, avrebbe attuato:

la modifica dei criteri, rispetto a quelli fissati nel bando;

l’ "accorpamento" dei due elementi ("validità del progetto" e "congruità con il finanziamento"; separati secondo il bando) in un unico criterio (sub n. 4);

la distribuzione dei "pesi" in modo non coerente (nell’ultima memoria si sostiene che i tre criteri esposti nel bando avrebbero dovuto incidere in maniera paritaria -un terzo per ciascun criterio).

Il Collegio ritiene che il Comitato abbia optato per una miglior chiarificazione degli elementi presi a riferimento nel bando proprio al fine di consentire l’esplicazione di una più congrua motivazione, in ordine agli elementi effettivamente presi in considerazione e poi valutati con l’attribuzione di un punteggio numerico.

La definizione quindi delle due categorie di elementi (riferite alle qualità soggettive del candidato), inerenti i "contributi scientifici", "il curriculum scientifico," l’attribuzione di rilevanza alla "qualità delle istituzioni ove ha operato" (tenuto conto che si doveva premiare l’attività svolta all’estero da 2 ricercatori), delineano il profilo motivazionale dei diversi "elementi scientifici" che il candidato poteva dimostrare. L’ultima categoria (la quarta) si riferisce al futuro, cioè al "progetto" presentato, nell’ambito del quale sono state valutate unitariamente la bontà, l’utilità, l’originalità del programma, in rapporto alla congruità dei costi.

Non si può sostenere che tale ultimo elemento (finanziamento) avrebbe dovuto essere considerato necessariamente "in via autonoma" e con un peso obbligato del 33% (un terzo come si sostiene in memoria).

Ciò che emerge dal bando è che tutti gli elementi indicati dovevano costituire elementi di valutazione; mentre nessuna indicazione è stata fornita dalla lex specialis in merito al "peso" che ciascun elemento avrebbe dovuto rappresentare (e vincolare) nella valutazione finale.

Il Comitato ha quindi correttamente ritenuto di definire, in via preventiva, le 4 "sottocategorie", con attribuzione di "pesi" congrui in rapporto alla loro effettiva importanza/incidenza:

attribuendo il 60% agli "elementi soggettivi" del ricercatore ("contributi scientifici" e "curriculum scientifico");

il 10% alla "qualità delle istituzioni" ove ha studiato;

il 30% al "progetto/programma" presentato.

Definendo cioè una griglia di importanza coerente in relazione agli elementi più significativi per "segnare" la rilevanza delle qualità del ricercatore.

L’attuato accorpamento dei due elementi previsti dal bando (inerenti entrambi la valutazione del "progetto", sotto il profilo sostanziale e sotto un profilo economico) era possibile e congrua, non rappresentando un vizio di legittimità, essendo tali 2 elementi elementi strettamente connessi, trattandosi di logico "coordinamento" e assimilazione di profili inerenti il medesimo oggetto, con attribuzione di una consistente quota globale -30%- (la valutazione del "programma/progetto" incide infatti, nel punteggio globale, per quasi un terzo).

Per quanto attiene, poi, la scelta di attribuire un "peso" del 35% per i "contributi scientifici" e del 25% per il "curriculum" tale criterio distributivo si manifesta logico e coerente, tenuto conto che il programma finanziario intende premiare l’inserimento nelle università sarde di ricercatori particolarmente quotati e che possano vantare un’alta valenza scientifica nel panorama internazionale a seguito dell’ esperienza all’estero maturata.

Come la giurisprudenza ha riconosciuto: "La determinazione dei criteri di valutazione da parte del bando non esime la commissione che voglia ulteriormente specificare i criteri anzidetti dal farlo anteriormente all’esame dei titoli prodotti dai candidati" (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 30 marzo 2011, n. 2776); cosa che la Commissione ha fatto nel verbale n. 1 del 18.3.2010, esaminando poi le domande nel verbale n. 3 del 19.5.2010.

4) QUARTO VIZIO.

In relazione all’ultima censura la ricorrente sostiene che "il ventaglio" definito nell’ambito di ciascun criterio (numerico) di valutazione, sarebbe ampio e non motivato.

In particolare la modalità di valutazione, per ciascun criterio, è stata così definita dal Comitato (sempre nel verbale n. 3):

da 0 a 50 per il giudizio "sufficiente";

da 51 a 80 per il giudizio "buono";

da 81 a 100 per il giudizio "elevato".

Nel caso di specie la candidata R. ha ottenuto la seguente complessiva ed articolata valutazione:

"La qualità dei contributi scientifici apportata dal candidato in relazione alla fase di carriera e all’età è sufficiente;

il curriculum scientifico del proponente in relazione alla fase di carriera e la sua competenza specifica nel campo di indagine proposto è sufficiente;

la qualità delle istituzioni dove il candidato ha studiato ed operato è elevata;

la validità del progetto di ricerca proposto è elevata;

voto finale: 50"

In base all’allegato A al verbale n. 3, risulta la seguente articolazione dei punteggi:

criterio uno: 5 punti;

criterio due: 50 punti;

criterio tre:85 punti;

criterio quattro: 92 punti;

con una "somma ponderata" (in base alle correlate diverse percentuali di incidenza) di 50 punti complessivi sui 100 disponibili.

Il Collegio ritiene che l’ articolazione del punteggio così definita soddisfa l’onere motivazionale connesso alla valutazione del candidato e del progetto.

Il "ventaglio" di punteggio connesso al giudizio, in ciascuna fascia, è tipico del potere discrezionale assegnato all’organo giudicante, che lo modula -nell’ambito della medesima definizione- secondo i criteri tecnici tipici.

"La votazione numerica, in presenza di parametri predefiniti, è modalità ritenuta congrua dalla giurisprudenza, trattandosi di motivazione sintetica idonea e sufficiente ad esprimere il giudizio di valore.

Anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sè la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima valutazione che l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto" (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913"; Consiglio Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124; Consiglio Stato, sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 5792; Consiglio Stato, sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8694; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 22 febbraio 2011, n. 43).

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza, rispetto ai controinteressati; possono compensarsi nei confronti dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.500 (millecinquecento) in favore del controinteressato costituito P. e di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della controinteressata costituita C.. Spese compensate nei confronti dell’Università.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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