Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 15-07-2011, n. 28059 Pene accessorie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il Tribunale di Ancona, con sentenza del 18 dicembre 2009, ha condannato C.N.Y., imputato del reato p. e p. dall’art. 609-bis c.p., commesso in (OMISSIS) in danno di A.A.L., ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al terzo comma, alla pena di anni uno mesi due di reclusione;

che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in riferimento all’art. 609 nonies c.p., comma 1, avendo il giudice omesso di applicare la prescritta pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

Considerato che il motivo di ricorso è fondato, in quanto la citata disposizione prevede che sia sempre irrogata la pena accessoria in caso di condanna per il delitto di cui all’artt. 609-bis c.p.;

che, di conseguenza, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente a tale omessa applicazione, in quanto questa Corte può disporne direttamente l’applicazione, in forza del disposto di cui all’art. 620 c.p.p., lett. l).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, pena accessoria che applica.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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