T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 20-07-2011, n. 790 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, dipendente dell’Università di Cagliari, inquadrata nella categoria "D", ha partecipato alla selezione interna -per titoli ed esami- indetta dall’Amministrazione per la copertura di 12 posti di categoria "EP" CCNL comparto Università (D.D. 227 del 19.6.2002).

Si collocava nella graduatoria finale al 13° posto con punti 77 (20 per lo scritto, 31 per i titoli, 26 per l’orale).

Con ricorso presentato per la notifica il 19.2.2004 e depositato il 11/3 ha impugnato gli esiti della selezione, formulando le seguenti censure:

1) violazione di legge ed eccesso di potereerrata e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 241/1990; la graduatoria non reca alcuna indicazione riguardo al termine ed all’autorità per l’impugnazione; inoltre la graduatoria non è stata né pubblicata né comunicata;

2) violazione di legge ed eccesso di potereerrata e falsa applicazione dell’articolo 12 del d.p.r. n. 487/1994 e articolo 3 della legge 241/1990 – omessa determinazione dei criteri di valutazione delle prove al fine dell’attribuzione dei punteggi -valutazione degli elaborati con solo punteggio numerico – attribuzione ingiustificata di un voto superiore al controinteressato Palmas nella prova scritta;

3) violazione di legge ed eccesso di potereerrata e falsa applicazione normativa concorsuale del bando e del contratto collettivo di riferimento – ingiusta estensione, per la maturazione del requisito di anzianità quinquennale, al 31/12/2001 anziché al 9/8/2000 – omessa previsione di una seconda prova scritta richiesta dall’articolo 7 del d.p.r. n. 487/1994omessa indicazione delle materie oggetto delle prove scritte e orari – attribuzione di rilevanza alle pubblicazioni scientifiche, come scelta operata dalla commissione e non contemplata dal bando – violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza e imparzialità; disparità di trattamento e contraddittorietà.

Si sono costituiti in giudizio sia l’Amministrazione che il controinteressato, chiedendo l’irricevibilità per tardività ed il rigetto del ricorso. Il controinteressato ha eccepito anche il difetto di giurisdizione.

All’udienza dell’11 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

ECCEZIONE GIURISDIZIONE.

La giurisdizione per la contestazione della procedura di selezione interna per il passaggio (progressione verticale) da "D" a "EP", con valutazione di prove e titoli, appartiene al giudice amministrativo.

In sede di riparto di giurisdizione, per concorso pubblico deve intendersi non solo quello aperto a candidati esterni, ma anche quello riservato ai dipendenti ai fini delle progressioni verticali di particolare rilievo qualitativo, restando affidata in tal caso la selezione all’esercizio dei poteri pubblici e ai procedimenti amministrativi; per i concorsi interni, la giurisdizione è quindi determinata dall’esito della verifica in ordine alla natura della progressione verticale, restando riservato all’ambito dell’attività autoritativa soltanto il mutamento dello status professionale, non le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano sì il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, e caratterizzate, di conseguenza, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 31 marzo 2011 n. 574).

*

ECCEZIONE TARDIVITA’

La graduatoria è stata conosciuta dalla ricorrente, come dichiarato in ricorso, con istanza di accesso del 29.11.2002. L’interessata ha esperito tentativo di conciliazione il 212/5.3.2003, che è stato respinto dall’Università (cfr. nota Ufficio Lavoro del 6.6.2003).

La notifica del ricorso è avvenuta solo il 19.2.2004.

Nessun rilievo può avere (ai fini di una eventuale rimessione in termini) la sentenza citata della Cassazione SS.UU. 15403 del 15.10.2003 (la sentenza afferma la giurisdizione del G.A. per le selezioni interne con cambio di area, assimilabili ai concorsi) non essendo comunque rispettato il termine di decadenza.

Dopo il fallito tentativo di conciliazione la parte interessata non ha agito (tempestivamente) né innanzi al giudice ordinario, né innanzi al giudice amministrativo. Con impossibilità di riconoscere effetti "conservativi" di (eventuale) azione giudiziaria promossa innanzi a giudice non avente giurisdizione sul procedimento (nel caso di specie non attivata), nei casi di oscillazione giurisprudenziale -come è avvenuto in materia di contestazione dei concorsi interni.

In definitiva il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività.

In considerazione della materia le spese possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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