Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 15-07-2011, n. 28056

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31 marzo 2010, la Corte di appello di Napoli, in riferimento al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 81 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (fatti commessi in Napoli fino al 30 giugno 2008), in parziale riforma della sentenza di condanna del G.i.p. del Tribunale di Napoli, ritenuta la prevalenza dell’attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, sulle contestate recidive, ha ridotto le pene inflitte a C.G. e C.M., ad anni due di reclusione ed Euro 3000 di multa ciascuno.

Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo:

Violazione di legge per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per quanto attiene la recidiva. Già in appello era stato chiesto di escludere la recidiva sia per C.M., che per C.G. in quanto le precedenti condanne che gli stessi avevano riportato concernevano reati non compresi tra quelli previsti dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a).

Motivi della decisione

I ricorsi sono manifestamente infondati ed inammissibili.

Osserva innanzitutto la Corte che i ricorrenti non hanno indicato specificamente quali sarebbero i precedenti penali di tale lievità da imporre l’esclusione della recidiva, dovendosi di contro evidenziare che a carico di C.G. risulta un precedente penale per furto aggravato e a carico di C.M., risulta contestata la recidiva anche specifica (tanto che dal certificato penale si evincono ben cinque precedenti penali, dal 1998 al 2004).

Del resto la circostanza invocata (l’essere i reati inclusi nell’elenco di cui all’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a)) è impropriamente richiamata, posto che il giudice non ha affatto aumentato la pena, come è previsto dall’art. 99 c.p., comma 5, per tali casi.

Inoltre, i ricorrenti non avrebbero comunque, in concreto, alcun interesse all’invocata eliminazione della recidiva da parte del giudice di merito: infatti avendo i giudici di appello riconosciuto la prevalenza dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sulla recidiva, la stessa è risultata nel concreto tamquam non esset, in quanto tale bilanciamento ha consentito ai giudici di individuare la pena con la più ampia riduzione, sulla base dei parametri fissati in riferimento alla citata attenuante, fornendo poi una motivazione congrua quanto all’utilizzazione dei parametri di cui all’art. 133 c.p., ed all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

Alla dichiarazione di inammissibilità del gravame conseguono, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere del pagamento delle spese del procedimento e di una somma di mille Euro a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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