T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 1421 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con atto notificato il 23 novembre 2010 e depositato il giorno 26 seguente il sig. Cosimo Spadaro ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Palermo in epigrafe indicato, recante la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagargli la somma di Euro 9.920/00, oltre interessi fino al soddisfo – con compensazione delle spese di giudizio -, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Il ricorrente ha chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un commissario ad acta; vinte le spese.

In data 22 dicembre 2010 ha prodotto documentazione integrativa;

– il Ministero dell’economie e delle finanze, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire atti;

– nella camera di consiglio del 4 maggio 2011, su conforme richiesta della difesa attrice, la causa è stata posta in decisione;

Considerato che:

– per consolidato orientamento giurisprudenziale il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (v., da ultimo, Cons. St., IV, 23 dicembre 2010, n. 9348; id., 6 maggio 2010, n. 2653);

– con riguardo al caso in esame, risulta dalla documentazione di causa che: a) il decreto della Corte di Appello di Palermo n. 542/10 del 25 febbraio/5 marzo 2010, per la cui esecuzione è causa, è stato munito di formula esecutiva il 23 marzo 2010; b) in tale forma è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente, il 24 marzo 2010 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, e il 29 marzo 2010 nella sua sede di Via Casilina, 3, in Roma; 3); c) sullo stesso si è formato il giudicato, giusta attestazione che nel termine di legge non è stato impugnato né per cassazione né per revocazione, apposta in data 20 dicembre 2010 dalla Cancelleria della Corte di Appello (copia in atti, nel fascicolo aggiuntivo di parte ricorrente);

– è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i., dalla data (29 marzo 2010) di perfezionamento della notificazione al Ministero, nella sua sede, del decreto di che trattasi in forma esecutiva, a quella (26 novembre 2010) di instaurazione del presente giudizio con il deposito del ricorso in epigrafe;

– d’altra parte, come pure precisato dalla giurisprudenza, a contrastare l’obbligo del pagamento dell’Amministrazione non possono valere eventuali incapienze di bilancio, "in quanto secondo costante giurisprudenza nessuna rilevanza esterna, né effetti pregiudizievoli al creditore, possono avere difficoltà di organizzazione, anche contabile, interne all’apparato burocratico (v. C.d.S., Sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4734)" (Cons. St., IV, sent. n. 9348/2010 cit.);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso risulta fondato e va accolto; per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza;

– per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Dirigente della Direzione centrale dei servizi del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze – con facoltà di delega ad altro dirigente della stessa Direzione -, affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, secondo la liquidazione in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione al giudicato nella stessa epigrafe indicato, nei modi e nei termini di cui in motivazione;

b) per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, dispone l’intervento sostitutivo di cui alla stessa motivazione;

c) condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di Euro 400,00 (euro quattrocento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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